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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39278/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna per reati di droga (art. 73 d.P.R. 309/1990): sentenza del 19/05/2011 (Tribunale di Tempio Pausania) e sentenza del 15/03/2023 (Corte d'appello di Cagliari). Ha dedotto omogeneità delle condotte (importazione di stupefacente dalla Campania in Sardegna), una distanza temporale effettivamente ridotta (circa sei mesi tra fatti rilevanti considerati), e ha sostenuto che anche reati prescritti o commessi in momenti intermedi avvalorano la programmazione unitaria. Il giudice dell'esecuzione (Tribunale di Nola) aveva respinto l'istanza ritenendo che mancassero elementi di programmazione unitaria, rilevando la significativa distanza temporale e il fatto che il primo reato fosse stato commesso prima dell'adesione ad un'associazione dedita al traffico, sicché i reati successivi potevano riflettere una nuova e autonoma volizione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando che la distanza temporale (circa sei mesi tra il fatto del 17/11/2010 e quello anteriore al 30/05/2011) e la circostanza che il primo reato sia antecedente all'ingresso nell'associazione rendono non manifestamente illogica la valutazione negativa sulla programmazione unitaria. La sentenza richiama la giurisprudenza prevalente sui criteri per riconoscere la continuazione e afferma che le sole somiglianze nelle modalità non sono sufficienti a dimostrare la volizione unitaria quando risultino elementi contrari. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sostanziale contestata nelle sentenze di condanna; utilizzata per identificare la natura omogenea dei reati (traffico di stupefacenti) oggetto della richiesta di continuazione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Richiamata in relazione a una condotta (associazione/sovente connessa al traffico di stupefacenti) iniziata nel giugno 2011; la sua esistenza temporale è stata utilizzata per argomentare che i reati successivi sono stati commessi dopo l'adesione all'associazione, con diversa ideazione criminale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)

    Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

    La Corte si è attenuta ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità: la continuazione richiede la valutazione congiunta di indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione 'almeno nelle linee essenziali'). La presenza di alcune somiglianze non basta se altre circostanze (es. distanza temporale, eventi intervenuti come l'adesione a un'associazione) fanno ritenere che i reati successivi non fossero già programmati.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione bisogna dimostrare che, al momento del primo reato, gli ulteriori reati fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali; non basta la sola somiglianza delle modalità.
  • La distanza temporale tra i reati e la contiguità spazio-temporale sono indici rilevanti: più ampia la distanza, più difficile dimostrare una volizione unitaria, a parità di altri elementi.
  • Fatti intermedi non accertati o dichiarati prescritti non provano automaticamente la programmazione unitaria; possono anzi indicare una tendenza a commettere reati della stessa specie senza un progetto unitario.
  • Se il reato più antico è stato commesso prima dell'adesione a un'associazione criminale e i successivi dopo tale adesione, può risultare logico riconoscere una nuova e autonoma volizione criminale, ostativa alla continuazione.
  • La valutazione sulla continuazione richiede un giudizio complessivo e motivato: il richiedente ha l'onere di fornire indicatori specifici e concreti (contiguità, programmazione, sistematicità) oltre alle mere analogie nelle modalità.

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