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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20516/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Avellino del 8/2/2024 sia il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. dell'11/1/2024 nella parte relativa a Michele Siano e ha disposto la restituzione immediata della somma di €5.000 a favore del ricorrente; ha inoltre ordinato comunicazione al Procuratore Generale per i provvedimenti consequenziali.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per carenza e apparente illogicità della motivazione del decreto di sequestro preventivo e dell'ordinanza del riesame: mancata indicazione di elementi idonei a fondare il fumus del reato di riciclaggio a carico del ricorrente (la mera ricezione di un vaglia postale di €5.000 dal padre non costituisce, senza altri indizi, prova della consapevolezza della provenienza illecita) e mancanza di una motivazione specifica e concreta sul periculum in mora rispetto alla somma sequestrata.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma relativa alle frodi fiscali/per indebita percezione di crediti d'imposta; nella vicenda è il reato-base dall'origine dei presunti proventi illeciti.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul reato di riciclaggio; la Corte ha ritenuto che per ipotizzare indizi a carico del destinatario di somme è necessario più della mera ricezione del denaro, dovendosi indicare elementi che dimostrino comportamenti volti a rendere la provenienza illecita irriconoscibile o a disperdere il profitto.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sull'autoriciclaggio (contestata al padre); rilevante per delineare la catena dei trasferimenti e la posizione dei terzi che hanno ricevuto i proventi.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Dispositivo che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto; la Corte richiama l'onere di motivazione sia sul fumus sia sul periculum in mora.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Norma che comporta la nullità del decreto di sequestro quando sussista una radicale carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto che tale nullità ricorra.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Prevede gli effetti dell'annullamento per nullità del provvedimento di sequestro; richiamata per l'onere motivazionale e la nullità quando mancante.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama obblighi generali di motivazione degli atti cautelari; la Corte rimarca che la motivazione deve essere adeguata e riferita a ciascun destinatario del sequestro.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento dell'impugnazione per cassazione (violazione di legge); utilizzato per censurare vizi di motivazione e violazioni proceduralmente rilevanti.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca; richiamata (per la giurisprudenza di legittimità) come riferimento per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e per l'onere di motivazione sul carattere anticipatorio della misura.

Massime di principio

  • Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativo a somme già trasferite a terzi, il giudice deve motivare specificamente e separatamente sia il fumus del reato sia il periculum in mora con riferimento a ciascun destinatario della misura.
  • La mera ricezione di denaro da un parente non costituisce, di per sé, sufficiente elemento indiziario del reato di riciclaggio: è necessario indicare elementi che dimostrino la conoscenza della provenienza illecita o comportamenti diretti a rendere irriconoscibile la fonte dei fondi.
  • Il periculum in mora non può essere evocato in termini astratti: deve essere concreto e attuale e motivato in relazione alle condizioni patrimoniali o a condotte specifiche che rendano probabile la dispersione del bene o la sua irreperibilità.
  • Il Tribunale del riesame non può sanare una radicale carenza motivazionale del decreto di sequestro originario: la mancanza totale di motivazione integra vizio tale da determinare la nullità del provvedimento.
  • In sede di impugnazione per cassazione si può ottenere l'annullamento senza rinvio quando il vizio di motivazione sia così profondo da rendere insostituibile l'atto e non integrabile dal giudice di merito.

Testo integrale

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