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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18585/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, attiva nella mediazione immobiliare, e il socio hanno impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro l'annullamento di un avviso di accertamento per IRES e IRPEF relativo all'anno 2009. L'accertamento si fondava su verifica fiscale e indagini finanziarie, dalle quali erano emerse una discrasia tra compensi di mediazione dichiarati e somme fatturate, oltre a versamenti su conti bancari non giustificati. In cassazione è stato proposto un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 139, comma 4, c.p.c., sul presupposto che l'appello dell'Agenzia non sarebbe stato notificato validamente e che la contribuente ne avrebbe avuto conoscenza solo con la notifica dell'avviso di intimazione nel marzo 2020. La ricorrente ha anche richiamato giurisprudenza sulla necessità della raccomandata informativa in caso di notifica alla segretaria del difensore.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha verificato gli atti e ha accertato che l'atto di appello dell'Agenzia era stato notificato regolarmente il 20 gennaio 2017, con consegna il 24 gennaio 2017, sia presso il domicilio eletto in primo grado sia presso lo studio dell'attuale difensore, con relativa ricevuta di ritorno. Ha quindi escluso la dedotta nullità/inesistenza della notifica e ha confermato la legittimità del giudizio di appello. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    il vizio processuale denunciato consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti di causa per verificare la validità della notificazione dell'atto di appello.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata dalla mancata notificazione dell'appello, ma la Corte ha escluso la violazione perché la notifica è risultata regolare.

  • art. 139, comma 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irregolarità della notificazione, ma la Corte ha accertato che la notificazione dell'appello era stata effettuata validamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 292 c.p.c.

    citato nella ricostruzione giurisprudenziale relativa all'onere di provare la conoscenza del processo quando si deduca la nullità della notificazione degli atti introduttivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, ai fini della proponibilità tardiva dell'impugnazione da parte del contumace, occorre distinguere tra notificazione inesistente e notificazione nulla: nel primo caso opera una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza della lite, con onere della prova contraria a carico della controparte; nel secondo, si presume la conoscenza del processo e spetta al contumace dimostrare, anche per presunzioni, la mancata conoscenza anteriore o la conoscenza sopravvenuta in una certa data.
  • La deduzione della nullità o inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non è sufficiente da sola a fondare l'impugnazione tardiva: il contumace deve provare circostanze positive da cui desumere il difetto di conoscenza del processo, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova a carico della parte che eccepisce la decadenza.
  • Quando il vizio denunciato è processuale e la censura investe la regolarità della notificazione, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa per verificare se la notificazione sia stata eseguita secondo legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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