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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2503/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il riesame del sequestro preventivo disposto sulla somma di euro 1.860.500,00 dopo che il Gip aveva previamente revocato il decreto di sequestro. Il difensore dell'imputato deduceva: (i) violazione dell'art. 322‑bis c.p.p. per aspecificità dell'appello del P.M., sostenendo che l'appello non si era confrontato puntualmente con la motivazione del Gip che aveva revocato il sequestro (perplessità sulla qualificazione di amministratore di fatto e sulla sussistenza del dolo di distrazione); (ii) violazione dell'art. 321, comma 2, c.p.p. perché il Tribunale avrebbe indebitamente escluso la rilevabilità del fumus del reato nonostante il medesimo Gip avesse motivato la revoca; il difensore richiamava anche la sentenza Cass. n. 2181/2021 per sostenere che il fumus va comunque verificato in alcune ipotesi anche dopo il rinvio a giudizio; (iii) violazione dell'art. 321 c.p.p. con riferimento al periculum in mora e alla mancanza di motivazione circa idoneità, proporzionalità e adeguatezza del sequestro, contestando che il Tribunale avesse ignorato elementi del Gip (capacità dell'imputato di far fronte alla confisca, restituzioni già effettuate, concretezza del rischio di dispersione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate tutte le censure: (a) l'ordinanza del Tribunale aveva correttamente respinto l'eccezione di genericità dell'appello del P.M., individuando nella denunzia dell'inosservanza di una preclusione processuale (questio iuris) sufficiente specificità; (b) ha riaffermato il principio consolidato secondo cui il decreto di rinvio a giudizio o che dispone il giudizio immediato preclude la rinnovazione della valutazione del "fumus commissi delicti" in sede di riesame/appello cautelare, in quanto è stata già svolta una verifica giurisdizionale sulla consistenza dell'accusa; ha escluso che la richiamata sentenza n. 2181/2021 possa derogare al principio, salvo ipotesi particolari previste dall'art. 627, comma 3, c.p.p.; (c) ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale circa il periculum in mora, che aveva tenuto conto sia di elementi oggettivi (natura e consistenza dei beni e dei movimenti bancari) sia soggettivi (ruolo dell'imputato, titolarità continuativa di società e trasferimenti verso attività finanziarie familiari), risultando sufficiente la motivazione richiesta sul punto; (d) ha respinto le doglianze sulla proporzionalità, rilevando che il Tribunale aveva esaminato e confutato le affermazioni difensive circa versamenti e restituzioni contestate. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; dispone gli adempimenti di cancelleria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322‑bis cod. proc. pen.

    Regola l'ammissibilità e la specificità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso provvedimenti che incidono su misure cautelari reali; la Corte ha ritenuto che l'onere di specificità sia stato assolto mediante la denunzia di inosservanza di una preclusione processuale (questio iuris) e quindi ha respinto l'eccezione di genericità.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame e le impugnazioni dei provvedimenti cautelari con riferimento ai requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora; la Corte ha affermato che, dopo il decreto di rinvio a giudizio o di giudizio immediato, la valutazione del fumus non è rinnovabile salvo ipotesi eccezionali, mentre la valutazione del periculum può essere fondata su elementi oggettivi e soggettivi e richiede motivazione concisa ma adeguata.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per spiegare i limiti alla preclusione: la Corte ha detto che la sentenza n. 2181/2021 non abroga il principio generale di preclusione implicato dal decreto di rinvio a giudizio, salvo casi nei quali vincoli statuari impongano una diversa e più stringente verifica del fumus.

  • art. 648‑ter, comma 1, cod. pen.

    Riguarda il profitto del reato e la confisca; la Corte ha valutato il rischio di dispersione/occultamento del profitto del reato come fondamento del periculum in mora per la misura reale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le statuizioni di condanna alle spese e agli oneri di legge a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La proposizione di un decreto di rinvio a giudizio o di giudizio immediato preclude in linea di principio la rinnovazione in sede cautelare della valutazione del "fumus commissi delicti": se è intervenuta una verifica giurisdizionale della consistenza dell'accusa, il giudice del riesame/appello non può riaprire quella stessa valutazione salvo situazioni eccezionali.
  • L'obbligo di specificità dell'appello del Pubblico Ministero (art. 322‑bis) può essere considerato soddisfatto anche denunciando l'inosservanza di preclusioni processuali o questioni giuridiche di carattere generale, non necessariamente replicando punto per punto la motivazione del giudice di merito.
  • La sentenza Cass. n. 2181/2021 non elimina la preclusione alla rivalutazione del fumus dopo il rinvio a giudizio, ma segnala che possono esistere ipotesi in cui la verifica del fumus è comunque necessaria quando vincoli giurisdizionali o statuizioni precedenti impongano una valutazione più stringente.
  • La valutazione del periculum in mora può fondarsi su elementi oggettivi (quantità, composizione e natura dei beni) e su elementi soggettivi (comportamento dell'imputato, titolarità di strutture societarie, trasferimenti a soggetti collegati) e può essere motivata in modo conciso purché sufficiente a spiegare il rischio concreto di dispersione o occultamento.
  • La censura sulla proporzionalità della misura richiede valutazioni specifiche e puntuali sulla presenza di restituzioni già effettuate o su altri elementi che possano ridurre il rischio di confisca: se il giudice del riesame affronta e confuta tali argomentazioni con ricostruzione dei movimenti, la doglianza tende a risultare infondata.
  • In casi simili è fondamentale verificare: (i) se è intervenuto decreto di rinvio a giudizio o giudizio immediato; (ii) se le questioni sollevate attengono a profili di merito già esaminati dal giudice dell'udienza preliminare; (iii) l'esistenza di fatti nuovi o di vincoli giurisdizionali che giustifichino una deroga alla preclusione; (iv) l'adeguatezza della motivazione sul periculum e sulla proporzionalità della misura.

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