Cassazione Civile, Ordinanza n. 24463/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La vicenda origina da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un geometra per il mancato pagamento dei contributi dovuti al sistema professionale. Il consiglio di disciplina territoriale aveva disposto la cancellazione dall'albo per grave morosità contributiva; il successivo ricorso al Consiglio nazionale era stato respinto, ritenendo che il mancato versamento potesse comportare sia la sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi della normativa generale sui contributi degli ordini professionali, sia la cancellazione dall'albo ex normativa disciplinare specifica dell'ordinamento dei geometri. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2, comma 2, L. 536/1949, sostenendo che per l'omesso versamento dei contributi la sola sanzione prevista è la sospensione a tempo indeterminato, revocabile con il pagamento, e che la disciplina generale ha natura tassativa e prevale sulle norme settoriali incompatibili; con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione ed eccesso di potere. Il collegio professionale ha resistito con controricorso; la Procura della Repubblica, pur intimata, è stata considerata litisconsorte necessaria nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione del Consiglio nazionale che aveva ritenuto cumulabile alla sospensione per morosità anche la cancellazione dall'albo. Ha applicato il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'omesso pagamento dei contributi dovuti agli ordini e collegi professionali integra una fattispecie specificamente disciplinata dall'art. 2 L. 536/1949, che consente soltanto la sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da adottarsi nelle forme del procedimento disciplinare, con revoca al pagamento. Ha quindi distinto tale sospensione dalla cancellazione dall'albo prevista dall'ordinamento professionale dei geometri, che può operare solo per ulteriori e diverse violazioni connesse o concorrenti. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio al Consiglio nazionale dei geometri in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 R.D. 11 febbraio 1929, n. 274
la Procura della Repubblica è parte necessaria del procedimento disciplinare e quindi litisconsorte necessario nel giudizio di cassazione.
art. 2 L. 3 agosto 1949, n. 536
"i contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382... debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi"; "coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare"; "La sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata... quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute"
per il mancato pagamento dei contributi professionali la sanzione applicabile è la sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, non la cancellazione dall'albo; la sospensione va irrogata nelle forme del procedimento disciplinare ed è revocabile con il pagamento.
D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 7, comma 2
"può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale"
i consigli professionali possono imporre contributi/tasse annuali agli iscritti entro i limiti di copertura delle spese dell'ente.
art. 11 R.D. 11 febbraio 1929, n. 274
avvertimento; censura; sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi; cancellazione dall'albo
la cancellazione dall'albo è sanzione disciplinare per abusi e mancanze nell'esercizio della professione, ma non per il mero omesso versamento dei contributi, fattispecie regolata dalla normativa generale sopravvenuta.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
dedotto dal ricorrente come parametro per carenza di motivazione ed eccesso di potere; il motivo è rimasto assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio denunciato per la violazione/falsa applicazione della normativa sui contributi professionali.
Massime di principio
- L'omesso pagamento dei contributi dovuti agli ordini o collegi professionali è disciplinato in via speciale e generale dall'art. 2 L. 536/1949, che prevale sulle previsioni disciplinari settoriali incompatibili.
- Per la morosità contributiva la sanzione irrogabile è la sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, revocabile con il pagamento delle somme dovute, non la cancellazione dall'albo.
- La sospensione per morosità deve essere adottata nelle forme del procedimento disciplinare, ma conserva natura e finalità distinte dalle sanzioni disciplinari previste per abusi o mancanze nell'esercizio della professione.
- La cancellazione dall'albo può essere applicata solo in presenza di ulteriori violazioni diverse dal mero mancato versamento dei contributi, anche se connesse o conseguenti alla sospensione.
- Nel giudizio disciplinare in cassazione la Procura della Repubblica è litisconsorte necessario quando la normativa speciale la prevede come parte necessaria del procedimento.
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