Cassazione Penale, Ordinanza n. 23207/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra due sentenze definitive: una per tentata rapina e violazione della normativa in materia di armi, l'altra per rapina e lesioni personali. Il ricorso era affidato a un unico motivo, formalmente qualificato come inosservanza dell'art. 81 c.p., sostanzialmente denunciando il mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso e un preteso difetto di motivazione dell'ordinanza. La Corte rileva che la censura riproduce questioni già esaminate dal giudice dell'esecuzione, non è consentita nei limiti del giudizio di legittimità ed è comunque manifestamente infondata, poiché il provvedimento impugnato aveva dato conto di condotte diverse e tra loro prive di collegamento, oltre a escludere la sussistenza di concreti indicatori della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente escluso la continuazione tra i reati, perché le condotte erano differenti per natura e contesto: da un lato una sottrazione di oggetti preziosi ai danni di vittime rese incoscienti mediante somministrazione di stupefacenti, posta in essere con un complice; dall'altro un tentativo di rapina di un furgone commesso in concorso con altro soggetto. La motivazione dell'ordinanza è stata ritenuta immune da vizi logici e da violazioni di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per il riconoscimento della continuazione occorre la prova del medesimo disegno criminoso; non basta la mera contiguità cronologica o l'identità dei titoli di reato, specie quando i fatti risultino frutto di determinazioni autonome ed estemporanee.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati richiede una verifica concreta di plurimi indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causalità delle condotte e programmazione dei reati successivi già al momento del primo fatto.
- La sola contiguità cronologica tra gli addebiti e l'identità del titolo di reato non sono sufficienti a dimostrare la continuazione, perché possono essere espressive di abitualità criminosa o di scelte di vita del tutto estemporanee e non di un progetto unitario.
- Chi invoca la disciplina del reato continuato ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'esistenza del medesimo disegno criminoso; in mancanza, la domanda può essere legittimamente respinta.
- In cassazione non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già vagliate e disattese dal giudice di merito o dell'esecuzione, specie quando la motivazione del provvedimento impugnato sia congrua e non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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