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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26304/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bari aveva confermato la condanna di primo grado di due imputati per concorso nel delitto di ricettazione, relativo alla disponibilità di beni sottratti dal deposito di un ente pubblico di bonifica e rinvenuti nel portabagagli di un veicolo su cui viaggiavano. I ricorrenti hanno proposto un atto unico affidato a tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che non fosse provato l'acquisto o la signoria di fatto sui beni e che la Corte avesse illogicamente desunto il dolo dal solo fatto che non disconoscevano il possesso dei beni rinvenuti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p., deducendo contraddittorietà sulla pretesa infungibilità di beni "accantonati" e illecita valorizzazione di un elemento relativo a un altro reato dichiarato estinto per prescrizione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale avesse valutato solo la posizione di uno dei due imputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva correttamente desunto la ricettazione dalla disponibilità dei beni di provenienza furtiva, dall'assenza di un ruolo nel furto e, soprattutto, dalla mancata offerta di una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, senza alcuna indebita inversione dell'onere della prova. Ha ritenuto il secondo motivo aspecifico, perché riproduttivo di censure già disattese in appello, e ha confermato il diniego dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, c.p. in ragione del non esiguo valore economico dei beni, della loro perdurante utilità e della loro infungibilità. Ha ritenuto il terzo motivo aspecifico, osservando che la Corte territoriale aveva motivato il diniego dell'art. 131-bis c.p. facendo riferimento al valore dei beni e alle modalità complessive della condotta di entrambi gli imputati. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, i ricorrenti sono stati condannati a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte ribadisce che la non esiguità del valore del bene e la sua perdurante utilità/infungibilità escludono la configurabilità dell'ipotesi attenuata della ricettazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede che l'offesa sia di particolare tenuità valutata complessivamente ex art. 133 c.p.; non basta la mera occasionalità del fatto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 133 cod. pen.

    È il parametro richiamato per valutare l'entità dell'offesa e la tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, la disponibilità della res furtiva, unita all'assenza di una spiegazione attendibile della sua provenienza, può integrare la prova dell'elemento soggettivo, senza che ciò comporti una inversione dell'onere probatorio.
  • La ricettazione è configurabile anche quando l'imputato non risulti autore del furto presupposto, purché non giustifichi in modo credibile la detenzione dei beni di provenienza illecita.
  • L'attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva che tenga conto del valore del bene, della sua utilità e delle circostanze oggettive e soggettive del fatto; se il valore non è esiguo, la tenuità deve essere esclusa.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta sulla sola base dell'occasionalità della condotta, essendo necessario che l'offesa sia, per modalità e danno o pericolo, effettivamente di particolare tenuità.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già disattese in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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