Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02982/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da quattro condomini contro il condominio, avente ad oggetto il pagamento di spese condominiali straordinarie. Il tribunale accolse l'opposizione solo parzialmente, riducendo l'importo dovuto; la corte d'appello rigettò l'impugnazione dei condomini. In cassazione i soccombenti proposero un unico motivo, ma il testo della pronuncia non ne riporta il contenuto specifico. La Corte, prima di esaminare il merito, ha rilevato d'ufficio la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata: i ricorrenti avevano depositato solo copia autentica della sentenza, affermando che essa era stata notificata il 7 ottobre 2022, ma senza la prova formale della notificazione. Poiché la sentenza era stata pubblicata il 5 ottobre 2022 e il ricorso per cassazione risultava notificato il 6 dicembre 2022, quindi oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, la Corte ha ritenuto che non fosse possibile verificare la tempestività del ricorso e ne ha dichiarato l'improcedibilità. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti, in solido, le spese del giudizio, una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, documento necessario ai sensi dell'art. 369 c.p.c. per verificare la tempestività dell'impugnazione. Ha rilevato che, in assenza di tale documento, e poiché il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza, non poteva operare l'eccezione che consente di evitare l'improcedibilità solo quando la tempestività sia comunque desumibile dagli atti. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorrente deve depositare, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata e la prova della sua notificazione; il mancato deposito comporta improcedibilità se la tempestività del ricorso non è altrimenti verificabile

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per individuare il termine breve per proporre ricorso per cassazione e per verificare la tempestività dell'impugnazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, nel cui ambito è stata formulata la proposta decisoria

  • art. 96 c.p.c.

    è stata applicata una condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115 del 2002

    richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto

  • Cass. Sez. U., 2 maggio 2017, n. 10648

    la relata di notificazione della sentenza notificata non è acquisibile se non presente nel fascicolo del controricorrente e dunque non nella disponibilità della Corte

  • Cass. n. 11386 del 2019

    il difetto di produzione della sentenza notificata e della relata non determina improcedibilità solo se la tempestività del ricorso sia comunque desumibile dal collegamento tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso

  • Cass. S.U. n. 27195/2023

    richiamata in relazione alla condanna ex art. 96 c.p.c. nel procedimento di definizione accelerata

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione costituisce adempimento necessario per la procedibilità del ricorso, salvo che la tempestività dell'impugnazione risulti comunque desumibile dagli atti disponibili alla Corte.
  • Se la sentenza impugnata risulta notificata, ma il ricorrente non produce la relata di notificazione e il ricorso è stato proposto oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
  • La Corte può rilevare d'ufficio l'improcedibilità per difetto di documentazione essenziale quando non sia possibile verificare la tempestività dell'impugnazione sin dal momento del deposito del ricorso.
  • Nel procedimento di definizione accelerata dei ricorsi in cassazione, la decisione conforme alla proposta può comportare la condanna del ricorrente a somme ulteriori ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
  • La mancata dimostrazione documentale della notificazione della decisione impugnata non può essere sanata da una mera allegazione della parte circa l'avvenuta notifica se il documento non è presente nel fascicolo e non consente il controllo della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.