Cassazione Civile, Ordinanza n. 20711/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2004 nei confronti di una società che aveva beneficiato delle misure agevolative previste per i soggetti colpiti dagli eventi sismici e vulcanici verificatisi nella provincia di Catania nel 2002. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo illegittima l’iscrizione a ruolo perché la legge n. 296 del 2006 consentiva la definizione della posizione entro il 30 giugno 2007 e, in ogni caso, perché l’Ufficio non aveva contestato la documentazione prodotta dalla contribuente, attestante l’avvenuto pagamento mediante 32 versamenti. Con il ricorso per cassazione, l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006, degli artt. 107 e 108 TFUE e degli artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659/1999, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della conclusione degli accertamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato relativi alle agevolazioni per le imprese colpite da calamità naturali. La ricorrente ha inoltre richiamato la decisione della Commissione europea 5549 final del 14 agosto 2015, intervenuta prima della sentenza impugnata, che aveva qualificato tali misure come aiuti di Stato illegittimi e ne aveva imposto la sospensione. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che la decisione della Commissione, quale ius superveniens vincolante, imponeva di verificare in concreto se il beneficio fosse compatibile con la disciplina de minimis o comunque rientrasse nelle ipotesi di compatibilità previste dal diritto UE; per l’IVA, ha inoltre precisato che il beneficio non è applicabile per incompatibilità con il principio di neutralità fiscale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Nel giudizio di rinvio il giudice dovrà verificare se il beneficio individuale spettante alla società sia conforme alla disciplina de minimis applicabile, alla luce della decisione della Commissione europea; in mancanza, dovrà accertare se ricorrano le condizioni di compatibilità come aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale, evitando sovracompensazioni e considerando l’eventuale importo compensato da altre fonti. È stato altresì chiarito che il beneficio non è applicabile all’IVA.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma processuale asseritamente violata per la mancata sospensione del giudizio in presenza della questione europea sugli aiuti di Stato.
art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006
"Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 ... è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007 ... ridotto al 50 per cento"
È norma eccezionale di definizione agevolata/rimessione in termini, da leggere alla luce della disciplina UE sugli aiuti di Stato e non automaticamente applicabile alle imprese senza verifica di compatibilità.
artt. 107 e 108 TFUE
Richiamati per affermare che le agevolazioni fiscali per imprese colpite da calamità possono integrare aiuti di Stato soggetti al controllo europeo e alla verifica di compatibilità.
artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659/1999
Richiamati nel motivo come base per la sospensione dell’esame delle misure agevolative in attesa della decisione della Commissione europea.
Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
Qualifica come aiuti di Stato illegittimi le misure di riduzione di tributi e contributi per imprese in aree colpite da calamità naturali, con effetti vincolanti per il giudice nazionale e necessità di verifica in concreto della compatibilità del singolo beneficio.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
Indicata come possibile base di compatibilità per aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturale, purché vi sia nesso chiaro e diretto tra danno e aiuto e non vi sia sovracompensazione.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nella disciplina del ravvedimento operoso previsto per il ritardato versamento dei tributi oggetto della definizione agevolata.
Massime di principio
- Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, pur non avendo carattere generale e astratto, costituiscono fonte vincolante per il giudice nazionale e devono essere applicate anche d’ufficio quando incidono sulla soluzione della controversia.
- Quando una misura fiscale agevolativa per imprese colpite da calamità naturali viene qualificata come aiuto di Stato, il giudice di merito deve verificare in concreto la compatibilità del singolo beneficio con la disciplina de minimis o con altre ipotesi di compatibilità previste dal diritto dell’Unione.
- Ai fini della regola de minimis non basta che l’importo oggetto del singolo giudizio sia inferiore alla soglia: occorre accertare l’ammontare complessivo degli aiuti ottenuti nel periodo di riferimento e acquisire la necessaria autocertificazione del beneficiario.
- Se la soglia de minimis è superata, il beneficio va negato integralmente; il giudice non può riconoscere parzialmente l’agevolazione oltre i limiti consentiti dalla disciplina europea.
- Per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale è necessario un nesso chiaro e diretto tra danno subito e aiuto concesso, oltre alla verifica che non vi sia sovracompensazione rispetto ai danni effettivamente patiti.
- Le agevolazioni che si risolvono in riduzione o rimborso dell’IVA possono essere incompatibili con il diritto UE quando contrastano con il principio di neutralità fiscale e con l’esigenza di garantire la riscossione integrale dell’imposta.
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