Cassazione Penale, Sentenza n. 22750/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la revoca e/o riduzione del sequestro su 1.660.060 euro ritenuti profitto di reati (tra cui art. 640-bis c.p. e art. 8 d.lgs. n. 74/2000). De Santis ha dedotto, in sintesi: a) la somma era stata bloccata dall'intermediario Poste Italiane e quindi non è mai entrata nel suo patrimonio; b) mancava il periculum in mora visto il blocco a monte; c) l'intervento di Poste Italiane avrebbe impedito la consumazione della truffa; d) il Tribunale avrebbe erroneamente fondato il sequestro su reati fiscali invece di valutare il fatto storico del profitto; e) violazione del principio di proporzionalità per il vincolo su beni leciti a garanzia di un presunto profitto non percepito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento ai primi due motivi. Ha affermato che non può essere oggetto di sequestro una somma indicata come profitto del reato che non è entrata nel patrimonio del soggetto nei cui confronti è stata disposta la misura. Ha inoltre chiarito che, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000), ai fini del sequestro a confisca rileva il "prezzo del reato" (il compenso pattuito o percepito dall'emittente), e non il profitto dell'evasione che beneficia l'utilizzatore delle fatture (escluso dall'emittente per effetto dell'art. 9 d.lgs. n. 74/2000). La Corte ha quindi concluso che la somma di 1.660.060 euro rappresenta il profitto del reato di truffa e non il profitto del delitto fiscale contestato; per tali ragioni l'ordinanza impugnata è annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma relativa alla truffa aggravata; la Corte ha considerato che il profitto in contestazione è riconducibile al reato di truffa quando la somma è effettivamente entrata nel patrimonio del presunto autore.
Reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; ai fini del sequestro finalizzato alla confisca per questo reato rileva il prezzo del reato (compenso dell'emittente), non il profitto dell'evasione che beneficia terzi.
Regime derogatorio che impedisce il concorso dell'emittente delle fatture in relazione al profitto dell'evasione realizzata dall'utilizzatore; ciò esclude che l'emittente possa essere assoggettato al sequestro del profitto dell'evasione altrui.
Prevede il sequestro nelle fattispecie tributarie; la Corte ha rilevato che l'uso formale di tale previsione non può giustificare il sequestro di somme che non sono mai confluite nel patrimonio dell'indagato.
Norma sul sequestro preventivo e sul periculum in mora; la Corte ha ritenuto che il pericolo di dispersione non sussiste quando la somma è bloccata alla fonte e non è stata acquisita dal patrimonio del destinatario del provvedimento ablativo.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato e ritenuto fondato con riferimento a violazioni dedotte sotto questo articolo.
Norma sulla consumazione del reato (tentativo e consumazione); evocata nella doglianza sul fatto che l'intervento dell'intermediario avrebbe impedito la consumazione, ma la Corte ha assorbito tale motivo valutando i primi due ragioni.
Norma sulla competenza per il giudizio cautelare; citata nelle doglianze relative alla corretta qualificazione del sequestro e alla relativa istruttoria, con richiamo alla necessità di valutare il fatto storico del profitto.
Norma sulla misura cautelare reale e sui presupposti; richiamata nell'ambito della critica al rigetto dell'appello cautelare e alla verifica dei presupposti del sequestro.
Previsione relativa alla composizione del Tribunale in sede di misure cautelari; menzionata in relazione al Tribunale che ha deciso l'appello cautelare.
Massime di principio
- Non può essere sequestrato come "profitto del reato" un importo che non è mai entrato nel patrimonio dell'imputato: l'effettiva acquisizione patrimoniale è presupposto necessario per la misura ablativa.
- Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) il sequestro a fini di confisca riguarda il prezzo del reato (compenso dell'emittente), non il profitto dell'evasione che beneficia l'utilizzatore delle fatture.
- Il blocco di somme da parte di un intermediario (es. Poste Italiane) può incidere sulla valutazione del periculum in mora: se la somma è effettivamente "congelata" e non disponibile all'indagato, può venir meno il rischio di dispersione giustificante il sequestro.
- Quando più fattispecie vengono richiamate a fondamento di un sequestro, il giudice deve individuare il nesso tra la specifica condotta contestata e la natura economica della somma sottoposta a vincolo (profitto vs. prezzo del reato), evitando valutazioni meramente formali basate sul nomen iuris.
- Il principio di proporzionalità impone che il vincolo cautelare sia commisurato al reale vantaggio illecito che l'indagato ha effettivamente conseguito; vincoli su beni leciti in valore eccedente tale vantaggio possono essere disattesi.
- In situazioni analoghe occorre verificare documentazione bancaria e dinamiche di disposizione a monte (blocchi/interventi degli intermediari) per accertare se la somma è effettivamente disponibile all'indagato prima di disporre la confisca o il mantenimento del sequestro.
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