Cassazione Penale, Ordinanza n. 30086/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello deducendo un asserito difetto di motivazione in ordine alla prova posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di truffa. Sosteneva, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze probatorie, contestando la riconducibilità a sé delle operazioni di accredito e l'utilizzabilità della denuncia di smarrimento della carta, presentata solo a distanza di circa un mese e mezzo dai versamenti e dal successivo incasso delle somme. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo meramente reiterativo delle censure già esaminate in appello e finalizzato a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza di merito era immune dai vizi denunciati, avendo correttamente valorizzato il compendio probatorio e, in particolare, la titolarità in capo all'imputata di entrambe le carte Postepay sulle quali erano stati eseguiti gli accrediti, nonché il carattere tardivo e strumentale della denuncia di smarrimento. È stata quindi confermata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale fattispecie di truffa contestata; la Corte ne conferma la sussistenza sulla base della prova del profitto confluito su carte intestate all'imputata e dell'assenza di ricostruzioni alternative dimostrate.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, quando il ricorrente si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- Ai fini dell'affermazione di responsabilità per truffa, l'incameramento del profitto su una carta di credito o prepagata intestata all'imputato può assumere decisiva rilevanza probatoria, se non risultano nel procedimento ricostruzioni alternative adeguatamente dimostrate.
- La denuncia di smarrimento della carta, ove formulata con notevole ritardo rispetto alle operazioni contestate, può essere valutata dal giudice di merito come elemento di scarsa attendibilità o di evidente strumentalità.
- La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando risulti logicamente e giuridicamente coerente e abbia già risposto alle medesime doglianze prospettate dalla difesa.
Come è indicizzato
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