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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19909/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Brescia con due motivi principali: 1) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. (divieto di reformatio in peius) e osservata inosservanza/erronea applicazione dell'art. 56 c.p. perché la Corte d'appello, pur escludendo la recidiva contestata, avrebbe applicato per il tentativo una riduzione della pena inferiore a quella di 2/3 già applicata dal Tribunale, comportando così una determinazione della pena per il tentativo in misura sostanzialmente più sfavorevole rispetto al giudice di prime cure; 2) mancanza, apparente contraddittorietà e incongruità della motivazione con riferimento al giudizio di credibilità della persona offesa e dell'imputato (difficoltà linguistiche della persona offesa, dichiarazione sul precedente episodio del caricabatterie e valutazione delle dichiarazioni del teste Musio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il secondo motivo (credibilità della persona offesa) ritenendolo manifestamente infondato: è questione di merito riservata ai giudici di merito salvo manifeste contraddizioni, non riscontrate; la valutazione trovava riscontro nelle dichiarazioni del testimone Musio e non risultavano difficoltà linguistiche tali da inficiare la testimonianza. Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte d'appello, escludendo la recidiva, ha applicato una diminuzione per l'attenuante generica inferiore a quella già praticata dal Tribunale, violando il divieto di reformatio in peius in presenza di impugnativa proposta dal solo imputato. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha rideterminato la pena sulla base degli elementi di merito: pena per il delitto consumato quattro anni di reclusione ed € 927,00 di multa; ridotta per attenuanti generiche a due anni e otto mesi di reclusione ed € 618,00 di multa; quindi ridotta di 2/3 ai sensi dell'art. 56, comma 2, c.p., per una pena finale di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed € 206,00 di multa. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Indicano le fattispecie di motivi di ricorso per cassazione invocate (inosservanza/erronea applicazione di norme e mancanza/contraddittorietà della motivazione).

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius: in caso di impugnazione proposta dal solo imputato il giudice d'appello non può peggiorare la posizione del ricorrente né modificare segmenti del calcolo della pena in modo da ottenere una pena base più grave rispetto a quella stabilita dal primo giudice.

  • art. 56, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina la diminuzione della pena per il tentativo (fino ai due terzi); nel caso di specie la corretta applicazione ha portato alla riduzione finale a dieci mesi e venti giorni.

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Norma richiamata nella motivazione di merito come misura che aveva contribuito a ridurre la pena iniziale per la determinazione della pena per il reato consumato (come indicato dai giudici di merito).

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della valutazione dei dichiarante coinvolto nel fatto: la valutazione della persona offesa può fondarsi anche senza riscontri esterni, salvo che vi siano elementi per dubitarne l'obiettività.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in sede di annullamento, di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni dei giudici del merito; utilizzato per rideterminare il trattamento sanzionatorio nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius opera quando solo l'imputato impugna: il giudice d'appello non può, direttamente o indirettamente, determinare una pena base o frammenti del calcolo della pena in misura più grave rispetto a quanto stabilito dal primo grado; in particolare non può applicare una riduzione complessiva inferiore su segmenti già ridotti dal primo giudice in modo da ottenere un risultato peggiore per l'imputato.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è, di norma, questione di merito riservata ai giudici del merito; la Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è manchevole, manifestamente illogica o contraddittoria in modo evidente.
  • Quando la sentenza di appello è 'doppia conforme' con quella di primo grado, il giudizio di legittimità può leggere congiuntamente le due motivazioni come un unico corpo decisionale, ma il ricorso deve comunque evidenziare vizi manifesti per ottenere riforme in Cassazione.
  • La mancanza di riscontri esterni a una dichiarazione della persona offesa non invalida automaticamente la valutazione di attendibilità: è necessario che emergano elementi che mettano in dubbio la sua obiettività per ammettere sindacato di legittimità.
  • La Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminare la pena (art. 620 c.p.p.) quando i giudici del merito hanno accertato i fatti ma la determinazione della pena è viziata per motivi di diritto (es. reformatio in peius).

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