Cassazione Penale, Ordinanza n. 08708/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso era proposto contro l'ordinanza della corte territoriale, resa in sede esecutiva, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti già giudicati con precedenti sentenze. Il ricorrente deduceva, con due motivi ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di motivazione: sosteneva che il giudice dell'esecuzione non avesse valorizzato elementi nuovi addotti a sostegno dell'applicazione dell'art. 81 c.p. rispetto a una precedente decisione del Tribunale di Teramo del 7 febbraio 2018; lamentava inoltre che non fossero stati compiutamente analizzati, nella loro connessione, gli indici dell'unicità del disegno criminoso, indicati nell'omogeneità delle violazioni, nella prossimità temporale, nelle simili modalità esecutive e nella necessità di provvedere al mantenimento della prole. La Corte di cassazione ha ritenuto invece che la motivazione impugnata avesse esaminato gli elementi dedotti, evidenziando che essi erano sostanzialmente identici a quelli già valutati, e che le condotte presentavano eterogeneità, estemporaneità e significativa distanza temporale; ha quindi escluso che il ricorso introducesse reali vizi motivazionali, riducendosi a una mera prospettazione di dissenso e di diversa lettura del materiale fattuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mossa fosse diretta, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e degli elementi fattuali, attività preclusa in sede di legittimità, essendo il controllo della Cassazione limitato alla verifica della presenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile, non manifestamente illogica e coerente con la decisione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
il vizio di motivazione è deducibile in cassazione, ma il controllo del giudice di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del merito o degli elementi fattuali; è limitato alla verifica della coerenza logica e della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili.
la continuazione tra reati richiede l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso; tale accertamento non può essere fondato sul solo stato di indigenza, su una mera omogeneità di impulso o sul semplice dubbio, perché incide sulla certezza del giudicato in punto pena.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la Corte richiama il limite del sindacato di legittimità alla sola assenza di manifesta illogicità della motivazione e alla verifica che le ragioni decisive siano state effettivamente esposte e apprezzate.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione non consente una rivalutazione degli elementi di fatto già scrutinati dal giudice di merito o dal giudice dell'esecuzione, ma solo il controllo sulla presenza di una motivazione logicamente e giuridicamente sostenibile.
- Il riconoscimento della continuazione tra reati presuppone la prova di una originaria progettazione unitaria delle condotte; non bastano l'omogeneità dei reati, la contiguità temporale o modalità esecutive simili se il giudice valorizza anche elementi di eterogeneità, estemporaneità o distanza temporale.
- Il mero stato di indigenza dell'agente, la verosimiglianza di un impulso omogeneo o il semplice dubbio sulla preordinazione non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando la motivazione del provvedimento impugnato dà conto degli elementi difensivi e li confuta in modo non manifestamente illogico, il ricorso che proponga una diversa lettura del materiale probatorio è destinato all'inammissibilità.
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