Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31641/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di ammissione di una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e dalla contestuale dichiarazione di fallimento della medesima società. Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la proposta ex art. 25-sexies, comma 3, CCII per insufficienza della documentazione ex art. 39 CCII, in particolare per la carenza o tardività della certificazione dei debiti contributivi e previdenziali e per una ritenuta incongruenza tra l'elenco dei diritti reali e personali e il parere dell'esperto sui pegni gravanti sui conti correnti; aveva inoltre dichiarato il fallimento rilevando l'insolvenza. La Corte d'appello aveva rigettato i reclami, affermando che il controllo giudiziale sulla ritualità della proposta non era meramente formale ma poteva estendersi alla verifica della completezza, attendibilità e ragionevolezza della documentazione e della relazione finale dell'esperto, e che il pubblico ministero era legittimato a chiedere il fallimento avendo appreso la notitia decoctionis nell'ambito di un procedimento di sua competenza. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 25-sexies e 39 CCII, sostenendo che il tribunale avrebbe indebitamente anticipato al vaglio di ammissibilità un giudizio di fattibilità e di merito riservato alla fase di omologazione, oltre a valorizzare in modo eccessivamente formalistico carenze documentali superate dal DURC e dagli altri atti della procedura; 2) violazione dell'art. 25-sexies CCII, perché la Corte d'appello avrebbe compiuto valutazioni di merito su pegni e interessi che non erano consentite prima dell'omologazione; 3) violazione dell'art. 7 l. fall., assumendo che il P.M. non avesse provato l'esistenza del procedimento penale da cui aveva tratto la notitia decoctionis. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che il controllo del tribunale sull'ammissibilità del concordato semplificato deve essere di legalità sostanziale e comprendere anche la verifica dell'attendibilità e ragionevolezza della relazione finale e della completezza documentale richiesta dagli artt. 25-sexies e 39 CCII; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché le ulteriori osservazioni della Corte territoriale erano solo ad abundantiam; il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la legittimazione del pubblico ministero ex art. 7 l. fall. sussiste quando la notitia decoctionis sia stata appresa istituzionalmente nell'ambito di procedimenti o atti di competenza, senza necessità di una specifica prova dell'iscrizione o dell'esistenza formale del procedimento penale nel modo prospettato dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto i reclami avverso l'inammissibilità del concordato semplificato e la dichiarazione di fallimento. In particolare ha stabilito che, nella fase di accesso al concordato semplificato, il tribunale può svolgere un controllo non solo formale ma anche sostanziale sulla ritualità della proposta, verificando completezza, attendibilità e coerenza della documentazione e della relazione finale; ha inoltre escluso l'errore della Corte territoriale sulla legittimazione del pubblico ministero a promuovere l'istanza di fallimento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 25-sexies CCII

    Il tribunale, nel valutare la ritualità della proposta di concordato semplificato, non si limita a un controllo meramente formale ma può verificare la legalità sostanziale, la completezza documentale, l'attendibilità della relazione finale dell'esperto e la non manifesta implausibilità della proposta.

  • art. 39 CCII

    La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi è necessaria in modo rigoroso; la sua mancanza o insufficienza giustifica la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 7 l. fall.

    La legittimazione del pubblico ministero a chiedere il fallimento sussiste quando abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis, anche nell'ambito di procedimenti o atti di sua competenza, senza necessità della prova formale del procedimento penale nel senso prospettato dalla parte ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per rimettere in discussione accertamenti di fatto relativi a completezza documentale, fattibilità e attendibilità della proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII il giudizio di ammissibilità del tribunale non è un controllo meramente notarile, ma un vaglio di legalità sostanziale che comprende la verifica della ritualità della proposta, della completezza della documentazione richiesta e della coerenza della relazione finale dell'esperto.
  • La verifica giudiziale di ammissibilità può investire anche la ragionevolezza e attendibilità delle attestazioni e dei dati esposti, sicché la proposta è inammissibile se la documentazione è carente, contraddittoria o non consente una rappresentazione attendibile della situazione dell'impresa.
  • Le doglianze che mirano a contestare valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito sulla completezza o attendibilità del corredo documentale non sono deducibili come violazione di legge in cassazione.
  • La legittimazione del pubblico ministero a presentare istanza di fallimento ricorre quando la notitia decoctionis sia stata appresa istituzionalmente nell'ambito di attività o procedimenti di competenza, senza che sia necessaria una specifica prova formale del procedimento penale richiamato.
  • Le argomentazioni svolte dai giudici di merito ad abundantiam, ove non costituenti autonoma ratio decidendi, non sono idonee a fondare un motivo di ricorso autonomo in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.