Cassazione Penale, Sentenza n. 11538/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la sentenza del Tribunale di Lecce del 28/10/2020 che aveva riformato l'assoluzione emessa dal Giudice di pace e aveva condannato MAGGIOTTO per lesioni personali. Unico motivo dedotto: violazione di norme processuali e di legge (richiamati art. 533 c.p.p. e art. 582 c.p.) e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)), in particolare per la mancata escussione in appello della testimone Mirella ZAPPA. La difesa sosteneva che la riforma si era basata su una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative decisive senza aver rinnovato l'istruttoria nei confronti della ZAPPA, in violazione dell'art. 603 c.3 c.p.p. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo nel complesso infondato. Ha rilevato che le sommarie informazioni rese da Mirella ZAPPA non erano state acquisite nel dibattimento di primo grado come prove utilizzabili (in primo grado era stata acquisita solo la querela con certificati), per cui non sussisteva l'obbligo di disporre in appello l'escussione della ZAPPA. Il Tribunale aveva legittimamente rinnovato l'istruttoria limitatamente all'esame della persona offesa GRECO, ritenuto rilevante dall'appello della parte civile. Inoltre la Corte ha osservato che eventuali censure sul mancato esercizio del potere officioso ex art. 603 c.3 c.p.p. configurano un vizio di motivazione reclamabile ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. e), ma tale rimedio è in parte inammissibile per sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace. In conclusione il ricorso è stato rigettato, MAGGIOTTO condannato alle spese processuali; non è stata riconosciuta alla parte civile la liquidazione delle spese di assistenza in Cassazione.
Norme richiamate
Regola il potere del giudice di appello di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria. La Corte ha richiamato che il giudice può disporre l'escussione se la prova è "assolutamente necessaria" ai fini del giudizio; tuttavia non esiste un obbligo di rinnovazione integrale dell'istruttoria se le dichiarazioni criticate non fanno parte del compendio probatorio di primo grado.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Previsione speciale relativa all'appello del pubblico ministero che impone la rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive; la giurisprudenza però interpreta il dovere come mirato alla fonte dichiarativa specificamente censurata, non come rinnovazione automatica ed integrale.
Norma richiamata nella contestazione circa profili processuali relativi alla decisione d'appello; la Corte non ha rilevato violazioni nei limiti dedotti dal ricorrente.
Norma sostanziale relativa alle lesioni personali, richiamata come norma penale violata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla qualificazione e sulla prova della fattispecie.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Previste le ipotesi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione/errata applicazione della legge; la Corte ha precisato che alcune censure inerenti la motivazione sul mancato esercizio del potere officioso possono rientrare in tali lett. ma la possibilità di invocarle è limitata per le sentenze rese per reati di competenza del giudice di pace (in parte inammissibili).
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
Norma relativa all'assoluzione per non aver commesso il fatto o per non essere il fatto previsto dalla legge come reato; citata nel contesto dell'assoluzione di primo grado motivata dall'assenza di prova della commissione del fatto da parte dell'imputato.
Disposizione che consente la condanna del soccombente alle spese di cassazione; la Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti dell'esposizione del motivo unico in cassazione; la Corte ha ammesso il motivo nei limiti regolamentari di tale disposizione.
Massime di principio
- Se in appello si riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice d'appello è tenuto a rinnovare l'istruttoria, ma tale rinnovazione può essere mirata alla sola fonte dichiarativa contestata e non necessariamente integrale.
- Le dichiarazioni (sommarie informazioni) che non sono state formalmente acquisite come prove nel dibattimento di primo grado non possono essere valorizzate in appello e quindi non impongono automaticamente l'escussione del dichiarante in secondo grado.
- L'esercizio del potere officioso ex art. 603 c.3 c.p.p. (disporre l'escussione d'ufficio) è subordinato alla necessità concreta della prova; il mancato esercizio può integrare un vizio di motivazione, ma la rilevabilità in cassazione può essere limitata per sentenze inerenti reati di competenza del giudice di pace.
- La parte civile in cassazione può chiedere la rifusione delle spese di assistenza solo se nel processo di legittimità ha effettivamente e utilmente contribuito alla decisione con deduzioni inerenti i motivi di impugnazione.
- Le censure nuove depositate in memoria di replica sono ammissibili solo nei limiti e con i limiti di legge; motivi nuovi che in sostanza denuncino vizio di motivazione in casi espressamente esclusi sono inammissibili.
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