Cassazione Civile, Ordinanza n. 05735/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce dal crollo del controsoffitto di un locale concesso in locazione per uso diverso dall'abitativo. La parte conduttrice ha chiesto il risarcimento dei danni al locatore, deducendo che il sinistro fosse dipeso dalla scarsa manutenzione della res locata. Il locatore ha chiamato in garanzia il proprio assicuratore, che ha contestato la copertura. In primo grado la domanda risarcitoria è stata accolta con riduzione per concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., mentre la garanzia è stata rigettata; in appello, invece, è stata accolta la tesi del locatore e la domanda risarcitoria è stata rigettata. Nel ricorso per cassazione la parte conduttrice ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle spese processuali e sul giudicato, lamentando che la Corte d'appello avesse posto a suo carico anche le spese del rapporto con il terzo assicuratore nonostante la compensazione non fosse stata impugnata; 2) violazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse in realtà valutato un profilo di causalità/colpa riconducibile, semmai, al comma 1 e non avesse correttamente accertato i presupposti del concorso del danneggiato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'inadempimento del locatore agli obblighi di manutenzione e la possibilità di eseguire i lavori dall'esterno senza imporre il trasferimento del conduttore. La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto con l'assicuratore per intervenuta rinuncia al primo motivo, ha accolto il secondo motivo, ha assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al rapporto con il locatore e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio di legittimità nei confronti dell'assicuratore chiamato in garanzia, per rinuncia accettata al primo motivo. Quanto al rapporto tra conduttrice e locatore, ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la sussunzione del fatto nell'art. 1227, comma 2, c.c., perché la Corte d'appello aveva attribuito rilievo a una condotta valutata in realtà sul piano dell'eziologia dell'evento e non sul piano delle conseguenze dannose. Ha inoltre osservato che non era possibile correggere la motivazione senza un nuovo apprezzamento di merito, poiché occorreva verificare se il comportamento del conduttore fosse davvero autonomo, eccezionale e tale da interrompere il nesso causale, oppure se vi fosse concorso con l'inadempimento manutentivo del locatore. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo per contestare la regolazione delle spese di lite
richiamato nel primo motivo per contestare la compensazione delle spese
richiamato nel primo motivo per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla compensazione delle spese
la Corte lo distingue dal comma 2, affermando che riguarda il contributo eziologico del debitore/danneggiante nella produzione dell'evento dannoso
attiene al rapporto evento-danno-conseguenza e rende irrisarcibili alcuni danni ulteriori; non può essere usato per imputare al danneggiato la produzione dell'evento
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
non è utilizzabile per correggere la motivazione quando occorrerebbe un nuovo accertamento in fatto
richiamato per affermare che l'esecuzione delle riparazioni può comportare la sospensione del godimento della cosa locata
richiamato per affermare che, per liberarsi dalla mora nell'esecuzione delle riparazioni, il locatore avrebbe dovuto formulare un'intimazione/offerta conforme alla norma
non è espressamente citato, ma la decisione insiste sulla necessità di verificare in fatto il concorso causale tra le condotte
Massime di principio
- L'art. 1227, comma 1, c.c. opera sul piano del nesso causale tra la condotta del danneggiante e l'evento dannoso, mentre il comma 2 opera sul piano del rapporto tra evento e conseguenze dannose, selezionando quali danni ulteriori restino irrisarcibili per il comportamento del danneggiato.
- Non è corretto ricondurre alla disciplina del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. una valutazione che, in realtà, attribuisca al comportamento del danneggiato efficacia esclusiva nella produzione dell'evento di danno.
- La condotta del danneggiato può essere ritenuta causa esclusiva del danno solo se autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto, tale da interrompere il nesso causale con i fatti preesistenti.
- Nel caso di immobile locato, se il locatore deve eseguire riparazioni che comportano la sospensione del godimento, la mera messa a disposizione di locali alternativi non basta, di per sé, a escludere la sua responsabilità: occorre verificare se vi sia stata un'offerta/intimazione idonea ex art. 1207 c.c. e se il rifiuto del conduttore sia ingiustificato.
- Quando la motivazione d'appello sussume erroneamente il fatto sotto una norma diversa da quella realmente pertinente e la correzione richiederebbe nuovi accertamenti di merito, la cassazione con rinvio è necessaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05697/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05698/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05701/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05702/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05703/2023 del 24/02/2023
- ordinanza_civile · 24 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05704/2023 del 24/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →