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Sentenza

Sentenza n. 724/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202400833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di concessione parziale del sostegno nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2022, con riduzione delle spese ammissibili e della durata del progetto, nonché verbale di istruttoria tecnico-amministrativa e atti prodromici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di concessione parziale del sostegno richiesto per un progetto di cooperazione relativo all’ottimizzazione della produzione di caviale di chiocciola, chiedendo anche l’indennizzo da mero ritardo. Ha dedotto: 1) l’invalidità del provvedimento per violazione delle disposizioni attuative e del riparto di competenze, sostenendo che l’Ispettorato dell’Agricoltura non avrebbe potuto rivalutare l’ammissibilità delle singole voci di spesa dopo la verifica della commissione; 2) la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e della normativa regionale, per omesso preavviso della riduzione delle spese finanziabili; 3) la violazione del dovere di soccorso istruttorio e delle disposizioni nazionali, regionali ed europee richiamate; 4) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, con particolare riferimento alla qualificazione di una tensostruttura ancorata a una piattaforma in cemento armato come bene durevole anziché come prototipo; 5) difetto di motivazione e ulteriori profili di irragionevolezza, sia sulla riduzione delle spese sia sulla riduzione della durata del progetto da ventiquattro mesi a otto mesi, prorogabili. Ha inoltre chiesto l’indennizzo per il ritardo nella conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la commissione avesse svolto soltanto la verifica preliminare dei requisiti soggettivi e del punteggio dichiarato, mentre la successiva istruttoria tecnico-amministrativa spettava agli Ispettorati dell’Agricoltura e comprendeva la verifica puntuale dell’ammissibilità dell’intervento e delle singole voci di spesa, nonché la quantificazione del sostegno. Non vi è stata quindi invasione delle competenze della commissione. Il secondo motivo è stato respinto perché le procedure di concessione di finanziamenti pubblici, in quanto assimilabili a procedure concorsuali caratterizzate da bando, regole predeterminate e selezione delle domande, sono escluse dall’applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Per la stessa ragione è stata respinta la domanda di indennizzo da mero ritardo, poiché la relativa disciplina esclude i concorsi pubblici e tale esclusione è stata ritenuta applicabile anche alla procedura di finanziamento. Il terzo motivo è stato respinto perché l’amministrazione aveva effettivamente attivato il soccorso istruttorio mediante richieste documentali alle quali il ricorrente aveva risposto. Inoltre, il ricorrente non aveva indicato quali ulteriori documenti o chiarimenti avrebbero potuto modificare l’esito, sicché l’eventuale vizio procedimentale sarebbe stato comunque non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il quarto motivo è stato respinto sul rilievo che la valutazione dell’ammissibilità delle spese finanziabili costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, palese inattendibilità o evidente insostenibilità, non ravvisate nel caso concreto. La tensostruttura, ancorata a una piattaforma in cemento armato e oggetto di preventivi reperibili sul mercato, non presentava i caratteri di unicità e originalità propri di un prototipo; era quindi legittimo ammettere la relativa spesa soltanto nei limiti delle quote di ammortamento previste per i beni durevoli. Anche il quinto motivo è stato respinto: il decreto, mediante il richiamo al verbale istruttorio, esponeva sufficientemente le ragioni della riduzione delle spese; la ripartizione interna della riduzione tra i componenti dell’ATS non necessitava di specifica motivazione nei rapporti esterni, essendo beneficiario il gruppo di cooperazione nel suo insieme. La riduzione della durata del progetto risultava inoltre giustificata dal D.D.G. n. 4602/2023, che aveva fissato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi finanziati, prorogabile una sola volta per un massimo di sei mesi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 3.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non si applica alle procedure di concessione di finanziamenti pubblici assimilabili a procedure concorsuali, caratterizzate da un bando e dalla selezione comparativa delle domande.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    L’indennizzo da mero ritardo non è dovuto quando la procedura di finanziamento rientra nell’esclusione prevista per i concorsi pubblici.

  • art. 2, comma 8, l.r. 7/2019

    La disposizione regionale richiama la disciplina dell’indennizzo da ritardo, la cui applicazione resta esclusa, secondo il giudice, alle procedure di finanziamento assimilabili a concorsi pubblici.

  • art. 28 d.l. 69/2013

    La previsione dell’indennizzo giornaliero da ritardo, fino al limite massimo indicato dalla legge, non opera per la procedura di finanziamento considerata assimilabile a un concorso pubblico.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L’eventuale violazione procedimentale non comporta l’annullamento quando il ricorrente non dimostri quali documenti o chiarimenti avrebbe potuto fornire e non risulti plausibile un diverso contenuto del provvedimento.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato a fondamento dei principi di buon andamento e imparzialità, senza che il giudice ravvisi una loro violazione.

  • artt. 1, 3, 6, 10-bis e 18 l. 241/1990

    Le disposizioni sono richiamate in relazione ai doveri di correttezza, motivazione, partecipazione, istruttoria e acquisizione documentale; il giudice esclude le violazioni dedotte.

  • artt. 1, 3, 13 e 25 l.r. 7/2019

    Le disposizioni regionali sono richiamate in materia di procedimento amministrativo e partecipazione, senza che ne sia accertata la violazione.

  • art. 4 regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 809/2014

    È richiamato dal ricorrente in relazione al soccorso istruttorio, ma il giudice ritiene comunque attivato il relativo istituto.

  • artt. 7 e 8 delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 16.2

    Regolano la verifica dell’ammissibilità dell’intervento e delle singole voci di spesa; la spesa per beni durevoli è ammissibile nei limiti della quota di ammortamento rapportata alla durata e all’utilizzo nel progetto.

  • art. 15.2 delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 16.2

    Attribuisce alla commissione la verifica preliminare dei requisiti soggettivi di ammissibilità e del punteggio autodichiarato, senza escludere la successiva istruttoria tecnico-amministrativa sulle singole spese.

  • D.M. 31 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze

    È utilizzato per il calcolo delle quote di ammortamento applicabili alla tensostruttura e agli altri beni durevoli.

  • D.D.G. n. 4602/2023

    Il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi finanziati ... è fissato alla data del 31/12/2024 ... Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi.

    Giustifica la fissazione della durata del progetto in otto mesi, decorrenti dal decreto di concessione del 25 marzo 2024, con eventuale proroga massima di sei mesi.

Massime di principio

  • Nelle procedure di concessione di finanziamenti pubblici caratterizzate da un bando, da regole predeterminate e dalla selezione delle domande, la procedura è assimilabile a un concorso pubblico; di conseguenza, non trova applicazione il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, né l’indennizzo da mero ritardo previsto per i procedimenti non rientranti nelle relative esclusioni.
  • La verifica preliminare dei requisiti soggettivi e del punteggio dichiarato dal partecipante non esaurisce l’istruttoria amministrativa: la successiva istruttoria tecnico-amministrativa può verificare nel merito l’ammissibilità dell’intervento e delle singole voci di spesa e determinare l’importo effettivamente concedibile, purché ciò avvenga nell’ambito delle competenze attribuite dalla disciplina attuativa.
  • La valutazione dell’ammissibilità delle spese nell’ambito di un programma di finanziamento costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, palese inattendibilità o evidente insostenibilità della valutazione amministrativa.
  • Un bene reperibile sul mercato attraverso preventivi di più operatori e privo di caratteristiche di unicità e originalità non può essere qualificato come prototipo ai fini dell’integrale finanziabilità, anche se viene impiegato nell’ambito di un progetto innovativo; può invece essere trattato come bene durevole, con ammissione della spesa nei limiti della quota di ammortamento rapportata alla durata e all’utilizzo nel progetto.
  • La violazione del dovere di soccorso istruttorio non conduce all’annullamento del provvedimento se l’amministrazione ha già richiesto e acquisito la documentazione necessaria oppure se il ricorrente non indica quali ulteriori documenti o chiarimenti avrebbe potuto fornire e in che modo essi avrebbero potuto determinare un diverso esito, potendo operare l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSoccorso istruttorio

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