Cassazione Penale, Sentenza n. 37713/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen., contestando: (1) la qualificazione del fatto come reato idoneo all'espatrio e sostenendo l'inidoneità del passaporto elettronico falsificato (chip illeggibile) configurando così il cd. "reato impossibile" e chiedendo la riqualificazione negli artt. 477 e 482 cod. pen.; (2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ritenendo incompatibile la scelta del secondo comma dell'art. 497-bis con l'applicabilità dell'art. 131-bis; (3) la mancata motivazione circa la non concessione di sanzioni sostitutive (libertà controllata o detenzione domiciliare) ai sensi dell'art. 53, comma 1, legge 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi: (1) la Corte d'appello aveva dettagliatamente motivato l'esclusione del cd. reato impossibile, evidenziando la falsificazione professionale dei passaporti emersa solo dopo accertamenti tecnici (raggi UV ecc.), e dunque l'applicazione dell'art. 497-bis, secondo comma; (2) la non applicabilità dell'art. 131-bis è stata confermata sulla base della maggiore gravità e del carattere relativamente organizzato dell'attività criminosa, coerente con la qualificazione al secondo comma dell'art. 497-bis; (3) la decisione di non applicare sanzioni sostitutive rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte d'appello l'ha motivata in modo non manifestamente illogico. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La sentenza di merito resta quindi confermata (condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione).
Norme richiamate
art. 497-bis, secondo comma, cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile il secondo comma, che incrimina la fabbricazione, formazione e detenzione di documenti di identificazione falsi (anche se l'uso non personale o l'esibizione non si è concretizzata), trattandosi di ipotesi autonoma e più grave rispetto al primo comma
art. 49, secondo comma, cod. pen.
La norma sulla inidoneità dell'azione (reato impossibile) è stata interpretata restrittivamente: l'inidoneità deve essere evidente "ictu oculi"; nel caso concreto la falsificazione non risultava percepibile a vista ma solo dopo accertamenti tecnici, quindi non opera l'esclusione della punibilità
Norma richiamata nella richiesta difensiva di riqualificazione (falsificazione materiale): la Corte non ha accolto la riqualificazione ritenendo che la fattispecie rientrasse nel più grave art. 497-bis, secondo comma
Norma richiamata dalla difesa come possibile ricaduta ma non ritenuta applicabile rispetto alla ricostruzione fattuale e alla qualificazione operata dai giudici di merito
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata ritenuta applicabile per la maggiore gravità e l'organizzazione dell'attività criminosa; la Corte ha ritenuto coerente l'esclusione in considerazione della qualificazione al secondo comma dell'art. 497-bis
art. 53, comma 1, legge 24/11/1981 n. 689
art. 53, comma 1, legge 689/1981
L'eventuale applicazione di sanzioni sostitutive della pena detentiva breve è rimessa al giudice di merito; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la scelta di non sostituire la pena e tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica
Norma che permette la condanna alle spese e la corresponsione di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa della parte; applicata per l'inammissibilità dei ricorsi
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176
Disposizione procedurale richiamata in ordine alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; menzionata per evidenziare il corretto svolgimento del contraddittorio
Richiamato nella giurisprudenza citata: implica che talune condotte di contraffazione svolte all'estero possono integrare l'ipotesi più grave anche se non perseguibili in Italia senza la condizione di procedibilità
Massime di principio
- Per configurare l'eccezione di "reato impossibile" ai sensi dell'art. 49 cod. pen. l'inidoneità dell'azione deve essere evidente "ictu oculi"; se la falsificazione è rilevabile solo con accertamenti tecnici, l'esclusione della punibilità non opera
- La fabbricazione, formazione o detenzione di passaporti falsi, anche se non utilizzati personalmente al momento del controllo di frontiera, può essere ricondotta all'art. 497-bis, secondo comma, qualora emerga un grado di professionalità o organizzazione nella falsificazione
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando la condotta denota carattere relativamente organizzato o maggiore gravità; la valutazione spetta al giudice di merito e va adeguatamente motivata
- La concessione di sanzioni sostitutive per pene detentive brevi (art. 53 L. 689/1981) è una valutazione di fatto e di diritto del giudice di merito e la Cassazione la sindaca solo in presenza di motivazione manifestamente illogica
- In Cassazione il ricorso è inammissibile se non affronta criticamente e puntualmente le argomentazioni di fatto e di diritto contenute nella motivazione del giudice di merito; la mera reiterazione dei motivi già respinti è insufficiente
- La condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende possono essere disposte per ricorsi dichiarati inammissibili quando il ricorrente sia ritenuto in colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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