Cassazione Penale, Sentenza n. 08028/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gravinese impugna l'ordinanza del 30/07/2025 che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente di euro 309.158,21) emesso dal GIP il 01/07/2025 nell'ambito di accuse fiscali e penali (artt. 81, comma 2, 110 c.p. e art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. 74/2000). I motivi principali: (1) carenza o apparente insufficienza di motivazione circa la qualifica di "amministratore di fatto", con omissione di valutazione di dichiarazioni testimoniali e di elementi difensivi che, secondo la difesa, qualificavano l'indagato come semplice agente di commercio; (2) carenza di motivazione sul pericolo di dispersione (periculum in mora), contestando l'uso di argomentazioni generiche e non ancorate a elementi concreti e attuali, atteso che Gravinese avrebbe cessato ogni rapporto con la società fallita già dal 2021; (3) errata valutazione dell'interesse ad agire del ricorrente rispetto a beni intestati a terzi (legittimazione a contestare il vincolo su beni di società terze), poiché l'impugnazione investirebbe la provenienza illecita dei beni e, dunque, inciderebbe sulla confisca per equivalente. La difesa ha inoltre prodotto successiva memoria con nuovi verbali di sommarie informazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: il ricorrente non ha assolto agli oneri richiesti per far valere in cassazione omissioni del riesame (non prova che le dichiarazioni contestate fossero state effettivamente dedotte o discusse davanti al Tribunale del riesame; carenza del principio di autosufficienza perché le dichiarazioni non sono state allegate o integralmente trascritte nel ricorso principale e non possono essere sopperite con produzioni tardive); le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio indiziario, vietata in sede di legittimità quando non sia configurabile un vizio di legge; il Tribunale del riesame ha fornito motivazione sufficiente sul periculum, desumendo elementi specifici (condotte distrattive, modus operandi, entità del profitto, rapporti con altre società) e la cessazione delle condotte è stata ricondotta agli effetti del fallimento; quanto ai beni intestati a terzi, il Tribunale ha correttamente ritenuto la doglianza inidonea a dimostrare un interesse concreto e attuale del ricorrente diverso dalla mera richiesta di restituzione. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna alle spese processuali in capo al ricorrente; pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (in via equitativa, ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017).
Norme richiamate
Disciplina il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: ammesso solo per violazione di legge, intesa anche come vizi della motivazione così radicali da renderla incomprensibile o priva dei requisiti minimi
artt. 81, comma 2 e 110 c.p.; art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. 74/2000
Norme sostanziali che qualificano i reati e la base per la confisca (anche per equivalente) del profitto illecito contestato all'indagato
Norma richiamata in relazione alle impugnazioni su provvedimenti cautelari e all'interesse ad agire (disciplinando aspetti procedurali del riesame)
Prevista richiamata nella cornice delle impugnazioni; segnalata in relazione alla legittimazione e all'interesse a proporre impugnazioni
Norma sulle sanzioni per impugnazioni infondate o temerarie; richiamata in relazione alla facoltà di aumentare la sanzione ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente, in sede di liquidazione delle spese e delle sanzioni da inammissibilità, l'aumento della sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; applicata per determinare euro 3.000,00 a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro (art. 325 c.p.p.) è ammissibile solo per violazione di legge: non è sede per riconsiderare liberamente la persuasività degli indizi o per un nuovo esame del merito probatorio.
- Per censurare omissioni del giudice del riesame occorre dimostrare che gli elementi ritenuti non valutati erano effettivamente prodotti o disponibili al tribunale del riesame e spiegare la loro natura decisiva; è obbligatorio allegare al ricorso le prove o le trascrizioni richieste (principio di autosufficienza).
- Le critiche che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio indiziario sono inammissibili in cassazione se non accompagnate dalla dimostrazione di un vizio di diritto o di una mancanza motivazionale totale/incomprensibile.
- Sul periculum in mora è necessario indicare elementi concreti, attuali e specifici che giustifichino il rischio di dispersione: argomentazioni generiche o basate solo su astratte propensioni non sono sufficienti, ma il giudice del riesame può combinare più elementi fattuali per fondare la prognosi.
- Chi impugna il sequestro di beni intestati a terzi deve dimostrare un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione; la mera richiesta di restituzione senza un interesse personale effettivo può rendere inammissibile l'impugnazione.
- Attenzione alle produzioni tardive: memorie e documenti prodotti dopo il ricorso principale difficilmente sanano il mancato rispetto del principio di autosufficienza e possono determinare l'inammissibilità delle censure ad esse connesse.
- Esiste il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (anche aumentate ex lege) se il ricorso è dichiarato inammissibile senza giustificato motivo.
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