Cassazione Civile, Ordinanza n. 34701/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pagatore)
La controversia
La controversia trae origine dalla trattenuta, operata da AGEA sull'importo di un aiuto alla produzione corrisposto per l'annata olearia 2005, di una somma pari a euro 65,91. La beneficiaria ha agito per ottenerne la restituzione, sostenendo che il recupero fosse illegittimo. In primo grado la domanda è stata accolta, mentre in appello il Tribunale di Roma ha ritenuto legittima la trattenuta. In Cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi, poi limitando l'esame al secondo per rinuncia al primo: con tale motivo ha dedotto violazione del Reg. CEE n. 2988/1995 e del Reg. CEE n. 796/2004, contestando la ritenuta prescrizione decennale del diritto di AGEA alla ripetizione e sostenendo che dovesse applicarsi il termine quadriennale decorrente dall'irregolarità; con il terzo e il quinto motivo ha censurato il criterio di recupero pro quota e la mancata preventiva specifica comunicazione delle ragioni e degli importi, lamentando anche motivazione apparente e contrasto con precedente giurisprudenza; con il quarto motivo ha contestato l'inapplicabilità del Reg. n. 796/2004 e la negazione della tutela dell'affidamento e della buona fede del produttore, affermando di non aver percepito indebitamente aiuti e che il recupero riguardasse un ammanco imputabile all'ente pagatore verso l'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, affermando che, nel settore degli aiuti comunitari agricoli, il termine ordinario di recupero può essere quello quadriennale previsto dalla normativa UE, ma l'ordinamento italiano consente un termine più lungo e quindi opera la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2946 c.c.; ha inoltre osservato che le disposizioni invocate sul limite quadriennale e sulla buona fede non erano applicabili ratione temporis alle campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi sul procedimento di recupero e sul criterio di calcolo, rilevando anche la mancanza di specifica allegazione che la questione fosse stata tempestivamente proposta nei gradi di merito, e ha reputato sufficiente la motivazione del Tribunale sulla non disapplicabilità della circolare per effetto di un giudicato esterno. La Corte ha quindi confermato la legittimità del recupero operato da AGEA e ha posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 Regolamento CEE n. 2988/1995
prescrizione quadriennale
la norma UE fissa in linea generale un termine quadriennale per il recupero delle somme indebitamente percepite, ma consente agli Stati membri di prevedere termini più lunghi, purché prevedibili e proporzionati
art. 73 Regolamento CEE n. 796/2004
la disciplina sulla buona fede e sul limite di recupero non si applica ratione temporis alle domande relative a campagne successive solo dal 1 gennaio 2005
Regolamento CE n. 2419/2001, art. 54, comma 2
analoga disciplina invocata dalla ricorrente è inapplicabile ratione temporis alle campagne anteriori al 1 gennaio 2002
nell'ordinamento italiano l'azione di ripetizione dell'indebito si prescrive in dieci anni, termine applicabile al recupero delle somme indebitamente percepite in materia di aiuti comunitari
la disciplina riguarda solo la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse e non il recupero dell'indebito
art. 5 l.a.c.
richiamato per escludere la possibilità di disapplicare la circolare nel caso concreto alla luce del giudicato esterno
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto nel sistema il meccanismo del doppio contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel settore degli aiuti comunitari agricoli, il recupero delle somme indebitamente percepite è soggetto, in via generale, al termine quadriennale previsto dalla normativa europea, ma l'ordinamento nazionale può applicare un termine più lungo per l'azione di ripetizione dell'indebito, purché compatibile con i principi di prevedibilità e proporzionalità.
- La disciplina europea sulla buona fede del beneficiario e sulla limitazione temporale del recupero non si applica retroattivamente a campagne o periodi di erogazione anteriori alla data di efficacia espressamente prevista dal regolamento settoriale.
- La prescrizione del diritto al recupero va individuata avendo riguardo alla natura dell'azione esercitata dall'ente pagatore: se il recupero si traduce in ripetizione di indebito, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c., non quella delle sanzioni amministrative.
- Le censure sul criterio di calcolo del recupero devono essere specifiche e tempestivamente dedotte nel giudizio di merito; in cassazione non è consentito introdurre una contestazione astratta e generica di apprezzamenti di fatto senza dimostrare dove e come la questione sia stata devoluta.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito dà conto del fondamento giuridico del recupero e dell'eventuale impossibilità di disapplicare atti amministrativi per effetto di un giudicato esterno, senza necessità di argomentazioni ulteriori se supera il minimo costituzionale.
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