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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50714/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva disposto l'esecuzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno già applicata in precedenza. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 14, comma 2‑ter, D.Lgs. n.159/2011 e vizio di motivazione: sostiene che i giudici di merito si siano fondati unicamente sulla precedente condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, applicando una "presunzione di persistente pericolosità" senza una autonoma e concreta valutazione dell'attualità della pericolosità, nonostante il lungo intervallo temporale (fatti contestati fino al 18/02/2010) e la prolungata detenzione dal 2017; chiede che sia valorizzata la buona condotta carceraria come indice di possibile risocializzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione da parte della Corte d'appello dei principi giurisprudenziali consolidati: il giudice della prevenzione può utilizzare elementi sintomatici tratti dai procedimenti penali e, se sussistono elementi che indicano la partecipazione al sodalizio, è ammessa una presunzione semplice sulla stabilità del vincolo associativo valutata però alla luce degli specifici fatti del caso. La Corte ha inoltre confermato che la mera buona condotta carceraria non è, di per sé, decisiva per comprovare la dissociazione o la perdita dell'attualità della pericolosità; occorrono segni concreti di rivisitazione del vissuto criminale e di ripudio del modello associative. Conseguentemente il decreto di esecuzione della misura è stato ritenuto fondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 14, comma 2‑ter; art. 4, lett. a)

    L'art. 14 comma 2‑ter è stato richiamato dal ricorrente come norma violata. La Corte ha ribadito che, nel giudizio di prevenzione, il requisito dell"attualità" della pericolosità va accertato concretamente e che, se esistono elementi sintomatici di partecipazione mafiosa, è ammessa una "presunzione semplice" sulla stabilità del vincolo associativo, purché verificata alla luce degli specifici elementi di fatto

  • Codice Penale

    Distinzione tra il concetto di "appartenenza" (rilevante per la prevenzione) e il reato di "partecipazione" all'associazione mafiosa ai fini dell'art. 416‑bis: elementi non sufficienti a integrare il reato penale possono comunque assumere rilievo nel giudizio di prevenzione

  • Corte Costituzionale

    Richiamata dal ricorrente come principio in tema di necessità di verifica dell'attualità della pericolosità; la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto che la valutazione svolta dai giudici di merito sia conforme ai principi richiamati, purché avvenga su elementi concreti

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. Gattuso e successive)

    Sez. U., n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso); Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015 (Mannina); Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018 (Licciardiello)

    Principio di autonomia valutativa del giudice di prevenzione rispetto al giudizio penale; autorizzazione all'uso di elementi sintomatici e possibilità di applicare una presunzione relativa sulla stabilità del vincolo associativo, con onere di accertare l'attualità della pericolosità e di valutare l'evoluzione della personalità del proposto, incluso il periodo di espiazione della pena

  • Codice di Procedura Penale

    Norma che autorizza la condanna per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per la comminazione della sanzione patrimoniale di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il giudice della prevenzione ha un'autonoma potestà valutativa rispetto al giudice penale: può utilizzare elementi sintomatici emersi nei procedimenti penali anche se non sufficienti a integrare il reato, purché la valutazione sia motivata concretamente
  • Se sussistono elementi che indicano una partecipazione al sodalizio mafioso, è ammessa una "presunzione semplice" sulla stabilità del vincolo associativo; tuttavia questa presunzione non è automatica e deve essere verificata alla luce dei fatti specifici
  • La mera buona condotta carceraria non è di per sé prova sufficiente di risocializzazione o di cessata pericolosità: occorrono segnali concreti di dissociazione e di ripudio del passato criminoso (es. comportamenti, studi, rapporti familiari, scelte di vita coerenti)
  • Il decorso del tempo e la prolungata detenzione sono elementi rilevanti nella valutazione dell'attualità della pericolosità, ma non determinanti se sussistono elementi che dimostrano una stabile compenetrazione del soggetto nell'organizzazione criminale
  • In sede di legittimità non è consentito un nuovo esame dei fatti già adeguatamente motivati dal giudice di merito; le censure che chiedono una rivalutazione degli stessi elementi sono, di norma, inammissibili se la motivazione non è manifestamente carente

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