Cassazione Civile, Ordinanza n. 14908/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un atto di contestazione irrogativo di sanzione amministrativa doganale pari a 33.000 euro per avere dichiarato una voce doganale meno gravosa per calzature con tomaia in cuoio, invece di quella riferita a calzature con tomaia in materia tessile, con conseguente applicazione di un dazio più basso. La commissione tributaria provinciale aveva eliminato solo la maggiorazione del 10% legata ai precedenti fiscali, mentre la commissione tributaria regionale aveva ridotto la sanzione al maggior diritto di confine accertato (9.098,62 euro), ritenendo sproporzionata la misura prevista dall'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 alla luce dei principi unionali di proporzionalità. L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 303 d.P.R. n. 43 del 1973: secondo la ricorrente, quando i diritti di confine evasi superano 4.000 euro, la norma imporrebbe comunque una sanzione non inferiore a 30.000 euro, sicché la CTR non avrebbe potuto sostituire alla sanzione edittale una somma pari al solo maggior diritto di confine, pur essendo prevista una forbice edittale e quindi la graduazione della pena amministrativa. La contribuente si è difesa con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in materia di sanzioni amministrative tributarie, il principio di proporzionalità elaborato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea impone che la sanzione non ecceda quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione del tributo ed evitare l'evasione, e che la mancata evasione o la mera irregolarità non sono irrilevanti ai fini della quantificazione. Nel caso concreto, la CTR si è correttamente attenuta a tali principi disapplicando la disciplina interna nella parte in cui conduceva a una sanzione minima rigida di 30.000 euro, manifestamente sproporzionata rispetto al maggior diritto di confine accertato e non adeguabile alle circostanze specifiche, inclusa la collaborazione della società. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 303 d.P.R. n. 43 del 1973
sanzione non inferiore a 30mila euro
la Corte ne riconosce la previsione di un minimo edittale rigido, ma afferma che la disciplina interna va disapplicata se conduce, nel caso concreto, a una sanzione sproporzionata rispetto all'obiettivo di assicurare la corretta riscossione e prevenire l'evasione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 6
richiamato in via analogica quale disposizione già disapplicata dalla giurisprudenza di legittimità quando fissa una sanzione rigidamente pari all'importo indebitamente detratto senza possibilità di adeguamento alle circostanze del caso
D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5, comma 4, e 6, comma 1
richiamati come esempio di disciplina sanzionatoria tributaria ritenuta eccedente il necessario quando non consente un adeguamento concreto alla gravità della violazione
Principio di proporzionalità del diritto dell'Unione europea
la sanzione amministrativa tributaria non può eccedere quanto necessario per garantire la riscossione corretta del tributo ed evitare l'evasione; deve poter essere graduata in relazione alle circostanze specifiche del caso
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la proporzionalità impone che la misura sanzionatoria sia commisurata alla concreta gravità della violazione e non superi quanto necessario per perseguire la riscossione del tributo e la prevenzione dell'evasione.
- Quando una norma interna prevede un minimo sanzionatorio rigido che impedisce al giudice di adeguare la pena amministrativa alle circostanze del caso, essa deve essere disapplicata se in concreto determina una sanzione manifestamente sproporzionata rispetto all'illecito.
- Ai fini della quantificazione della sanzione tributaria, la mancata evasione in senso sostanziale o l'entità contenuta del maggior tributo possono assumere rilievo, così come il comportamento collaborativo del contribuente, in quanto elementi pertinenti alla proporzionalità.
- La presenza di una forbice edittale non basta a salvare la disciplina sanzionatoria se il minimo legale impedisce di scendere sotto una soglia eccessiva rispetto al valore dell'imposta o del diritto di confine contestato.
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