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Sentenza

Sentenza del 14/10/2016 n. 20782 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la decisione della C.T.R. dell'Emilia-Romagna, sostenendo la violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. La questione riguardava la tempestività dell'istanza di rimborso dell'IRAP, presentata anche per acconti versati in anni precedenti. Secondo l'Agenzia, il termine decadenziale per chiedere il rimborso degli acconti, quando l'obbligo tributario è contestato alla radice o l'acconto era già originariamente non dovuto, decorre dalla data dei singoli versamenti e non dal pagamento del saldo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato in parte la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando la domanda del contribuente limitatamente al rimborso degli acconti IRAP versati per l'anno indicato nel provvedimento, poiché l'istanza era stata presentata oltre il termine decadenziale decorrente dai singoli versamenti. Le spese dei giudizi di merito sono state integralmente compensate, mentre il contribuente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Termine decadenziale per la presentazione dell'istanza di rimborso dei versamenti diretti.

    Il termine decorre dal versamento del saldo quando il rimborso deriva da un'eccedenza degli acconti rispetto all'imposta complessivamente dovuta o da pagamenti provvisori, soggetti a successiva determinazione definitiva. Decor­re invece dai singoli versamenti in acconto quando questi erano già originariamente non dovuti, eccedenti o quando viene contestata l'esistenza stessa dell'obbligo tributario.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stato utilizzato dall'Agenzia per denunciare l'errata applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 da parte della C.T.R.

  • Art. 384 c.p.c.

    Decisione della causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    La Corte, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha potuto decidere direttamente la controversia rigettando la domanda di rimborso relativa agli acconti tardivamente richiesti.

  • L. 23 marzo 1977, n. 97, artt. 1 e 2, comma 4

    Disciplina degli acconti d'imposta e dell'esclusione della sanzionabilità quando l'imposta non è dovuta per l'anno in corso.

    La disciplina consente al contribuente di valutare già prima del saldo la necessità e legittimità del versamento dell'acconto; pertanto, se l'acconto non era dovuto, il termine per il rimborso decorre dal relativo pagamento.

Massime di principio

  • Per stabilire la decorrenza del termine per chiedere il rimborso di acconti tributari occorre individuare la causa dell'indebito.
  • Se l'indebito emerge solo al saldo perché gli acconti risultano complessivamente superiori all'imposta definitiva, il termine decorre dal versamento del saldo.
  • Se invece l'acconto era già non dovuto, parzialmente non dovuto, oppure si contesta l'esistenza stessa dell'obbligo tributario, il termine decorre dalla data di ciascun versamento.
  • La presentazione tardiva dell'istanza comporta la decadenza dal diritto al rimborso per le somme interessate, anche se la pretesa sostanziale del contribuente potrebbe essere fondata.
  • Circolari e risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non hanno natura normativa e, di regola, non spostano la decorrenza del termine decadenziale.

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