Sentenza del 14/10/2016 n. 1766 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Atto di conferimento di azienda in una società e successivo atto di cessione della quota sociale del socio già conferente l'azienda - Elusione dell'imposta di registro dovuta sulla cessione dell'azienda - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha contestato la qualificazione formale delle operazioni, sostenendo che il conferimento dell’azienda in una società, seguito dalla cessione della quota del socio conferente, integrasse sostanzialmente una cessione d’azienda e fosse finalizzato a eludere l’imposta di registro dovuta su tale cessione. La contestazione si fondava sulla possibilità di riqualificare gli atti collegati secondo la loro causa economica complessiva.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l’imposta di registro è un’imposta d’atto, riferita all’atto presentato alla registrazione e alla sua natura giuridica, e che l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 non costituisce una generale disposizione antielusiva. Il collegamento tra il conferimento dell’azienda e la successiva cessione della quota non consente, di per sé, di riqualificare le operazioni come cessione diretta d’azienda. La scelta di una struttura negoziale fiscalmente meno onerosa, purché diretta a realizzare una finalità economica effettiva e non simulata, non è stata ritenuta elusiva.
Norme richiamate
Art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)
La norma consente di tassare l’atto registrato secondo la sua natura giuridica e gli effetti giuridici dell’atto stesso.
La disposizione non è stata considerata una vera e propria norma antielusiva generale, ma una regola di qualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro. La tassazione deve quindi riferirsi all’atto presentato alla registrazione e ai suoi effetti giuridici, senza riqualificarlo automaticamente sulla base del risultato economico complessivo perseguito.
Massime di principio
- Nel sistema dell’imposta di registro, occorre normalmente considerare la natura giuridica dell’atto registrato e i suoi effetti giuridici, non soltanto il risultato economico finale dell’operazione.
- Il collegamento tra più atti, come un conferimento d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione, non comporta automaticamente la riqualificazione dell’intera sequenza come cessione d’azienda.
- La scelta di una struttura negoziale fiscalmente meno onerosa non è, da sola, indice di elusione, se le operazioni sono reali, valide e sorrette da una concreta finalità economica.
- Per contestare l’operazione come abusiva o simulata occorrono elementi ulteriori, quali l’inesistenza di una sostanza economica autonoma, la simulazione degli atti o l’utilizzo strumentale di negozi privi di effettiva funzione.
- La valutazione concreta può dipendere dalla normativa vigente e dall’eventuale applicazione della disciplina generale sull’abuso del diritto, nonché dalla presenza di elementi fattuali ulteriori rispetto alla semplice sequenza conferimento-cessione.
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