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Sentenza

Sentenza del 14/10/2016 n. 20791 - Corte di Cassazione

IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI - Spese incrementative di periodo - Nozione - Fruizione da parte del comproprietario - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di rettifica e liquidazione INVIM relativo alla compravendita dell’immobile: l’Ufficio aveva riconosciuto soltanto per metà le spese incrementative dichiarate dalla società, comproprietaria al 50%, e aveva rettificato il valore di vendita da 900 milioni a 1.440 milioni di lire. La società contestava la limitazione delle spese alla propria quota, sostenendo di averle sostenute per intero, e contestava la stima dell’UTE, basata anche sul confronto con un terreno adiacente avente solo in parte la stessa destinazione urbanistica. In cassazione ha inoltre invocato un precedente giudicato che avrebbe dichiarato nullo l’avviso. La sentenza impugnata era stata pronunciata dalla CTR della Puglia in sede di rinvio, dopo una precedente cassazione per difetto di motivazione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo al giudicato esterno, perché la società non aveva indicato e prodotto con la necessaria specificità gli atti e i documenti che consentissero di verificare che l’eccezione fosse stata proposta e coltivata nei precedenti gradi; ha inoltre rilevato che il giudicato invocato avrebbe riguardato solo le spese incrementative e che la relativa attestazione era successiva alla sentenza impugnata. Ha accolto il secondo motivo: la deducibilità delle spese non è limitata alla quota di comproprietà, se le spese inerenti al bene sono state effettivamente sostenute e ricadono nel periodo d’imposta; spetta ai comproprietari stabilire chi ne fruisca ai fini dell’aumento del valore iniziale. Il terzo motivo, sulla motivazione della rettifica del valore, è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a un’altra sezione della CTR della Puglia, che dovrà verificare l’effettiva deducibilità delle spese dichiarate e riesaminare il restante merito della controversia. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione; non è stata disposta una condanna pecuniaria definitiva.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato dall’art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688

    In tema di INVIM, le spese di costruzione o incrementative, di cui ai primo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 13, modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, art. 1, (computabili in maggiorazione del valore iniziale dell'immobile), sono solo quelle relative ad opere od utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale del bene, eseguite dallo stesso proprietario del cespite o da un terzo, nel periodo di competenza dell'imposta....

    Sono computabili in aumento del valore iniziale le spese per opere o utilità inerenti all’immobile, esistenti alla determinazione del valore finale e realizzate nel periodo di competenza dell’imposta. Non è necessario che le abbia sostenute personalmente il proprietario.

  • Art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

    La disposizione è richiamata per la dichiarazione delle spese e per la verifica della loro effettiva deducibilità. Il giudice di rinvio deve accertare tale deducibilità applicando il principio secondo cui la fruizione delle spese non è automaticamente proporzionata alla quota di comproprietà.

  • Art. 2909 c.c.

    La società invocava questa norma per far valere un giudicato esterno; la censura è stata dichiarata inammissibile non perché il giudicato fosse in astratto irrilevante, ma per la mancata indicazione e produzione degli atti necessari a verificare la deduzione dell’eccezione nei precedenti gradi.

  • Art. 372 c.p.c.

    La produzione di documenti in cassazione resta soggetta ai limiti processuali previsti dalla norma; la rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno deve coordinarsi con tali limiti.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e precisare dove siano stati prodotti nelle fasi di merito; l’omissione impedisce alla Corte di verificare la censura e può comportarne l’inammissibilità.

  • Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    I documenti posti a fondamento del ricorso devono essere prodotti anche in sede di legittimità secondo le modalità previste; la mancata produzione concorre all’inammissibilità della censura.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni individuano i vizi di legittimità dedotti: violazione di legge per i primi due motivi e vizio motivazionale per il terzo. La Corte ha accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo.

Massime di principio

  • Per l’INVIM, le spese incrementative possono aumentare il valore iniziale dell’immobile se riguardano opere o utilità esistenti alla determinazione del valore finale e sostenute nel periodo d’imposta; occorre comunque dimostrarne l’effettività e l’inerenza al bene.
  • La quota di comproprietà non costituisce, di per sé, un limite alla quota di spese deducibili dal singolo comproprietario. Può rilevare chi abbia effettivamente sostenuto le spese e come i comproprietari abbiano concordato la fruizione fiscale, evitando che le stesse spese siano riconosciute più di una volta.
  • Chi invoca in cassazione un giudicato esterno deve indicare con precisione quando e dove lo ha fatto valere nei gradi precedenti e produrre gli atti e i documenti necessari secondo le regole del giudizio di legittimità; la sola affermazione di aver sollevato l’eccezione non è sufficiente.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sull’intera pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto e riesaminare gli aspetti di merito rimasti aperti.

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