Sentenza del 14/10/2016 n. 378 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Accertamento - notizia di reato - raddoppio dei termini - Legge n. 208/2015, art. 1, c. 132 - art. 331 c.p.p.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale in presenza di una violazione che comporti l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. La questione era se fosse sufficiente la mera sussistenza degli estremi del reato oppure se rilevasse anche il momento in cui la denuncia veniva presentata o trasmessa. La sentenza afferma che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 132, della Legge n. 208/2015, il raddoppio non si applica quando la denuncia è presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini, e che tale regola vale anche per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016.
La decisione
La precedente impostazione fondata sulla mera sussistenza degli estremi di una violazione penalmente rilevante deve ritenersi superata. Per effetto della disciplina introdotta dalla Legge n. 208/2015, il raddoppio dei termini è escluso se la denuncia viene presentata o trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario di accertamento, con applicazione estesa anche ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016. Il testo non indica espressamente il dispositivo concreto, ma il principio enunciato è favorevole al contribuente quando la denuncia sia tardiva.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 132
Ha esteso l'inapplicabilità del raddoppio dei termini per denuncia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria anche ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.
La norma impedisce di utilizzare il raddoppio dei termini quando la denuncia penale è tardiva rispetto alla scadenza ordinaria dell'accertamento e dispone che tale limite si applichi anche ai periodi d'imposta anteriori indicati.
Codice di procedura penale, art. 331
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
L'obbligo di denuncia può rilevare ai fini del raddoppio dei termini, ma non è sufficiente, da solo, a giustificare il raddoppio se la denuncia è stata presentata o trasmessa oltre il termine ordinario di accertamento.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere fondato esclusivamente sulla possibilità astratta che la violazione integri un reato: occorre verificare anche la tempestività della denuncia.
- Se la denuncia penale viene presentata o trasmessa dopo la scadenza del termine ordinario di accertamento, il raddoppio non è utilizzabile.
- La disciplina della Legge n. 208/2015 opera anche per periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016, secondo l'estensione prevista dal comma 132.
- In una controversia analoga è essenziale ricostruire le date della scadenza ordinaria dell'accertamento e della presentazione o trasmissione della denuncia.
- Il principio riguarda il termine per l'accertamento e non determina automaticamente l'insussistenza del reato o l'illegittimità dell'eventuale denuncia.
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