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Sentenza

Sentenza del 14/10/2016 n. 20793 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’accertamento relativo al reddito d’impresa di K. s.p.a. per il 1999, notificato il 3 gennaio 2006. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione, da un lato, un risparmio d’imposta ritenuto elusivo, conseguito mediante operazioni di riorganizzazione riguardanti la controllata S. s.p.a. e dirette, secondo l’Amministrazione, a ottenere effetti simili a un’incorporazione evitando l’indeducibilità delle perdite; dall’altro, maggiori ricavi derivanti da prezzi applicati nelle transazioni con consociate estere inferiori a quelli praticati a clienti indipendenti. Dopo che il giudice di primo grado aveva annullato la ripresa per elusione e confermato quella sui prezzi di trasferimento, entrambe le parti avevano appellato. La CTR Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agenzia sulla ripresa per elusione e quello incidentale di K. sulla ripresa relativa ai prezzi. In Cassazione, K. ha contestato, con i primi quattro motivi, la motivazione dell’accertamento antielusivo; con il quinto e il sesto, la metodologia e la motivazione adottate per i prezzi di trasferimento; con il settimo, l’omessa pronuncia su specifiche contestazioni relative ai calcoli. L’Agenzia ha contestato l’esclusione dell’elusione, deducendo l’erronea negazione del potere di sindacare le scelte societarie e la contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha respinto il ricorso incidentale dell’Agenzia: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava soltanto una delle autonome ragioni con cui la CTR aveva escluso l’elusione, lasciandone incontestate le altre; il secondo è stato rigettato perché la motivazione della CTR non era contraddittoria. Di conseguenza, i primi quattro motivi del ricorso principale di K., relativi alla ripresa antielusiva, sono stati dichiarati assorbiti. Il quinto motivo sui prezzi di trasferimento è stato dichiarato inammissibile, perché mirava a una nuova valutazione di fatti e della metodologia applicata; il settimo, relativo all’omessa pronuncia su errori nei calcoli, è stato rigettato, ravvisandosi un rigetto implicito delle contestazioni. È stato invece accolto il sesto motivo: la CTR aveva confermato la ripresa sui prezzi di trasferimento con una motivazione meramente assertiva, senza confrontarsi con le specifiche obiezioni circa comparabilità di prodotti, mercati, funzioni e criteri di calcolo. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale capo e la causa rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. Non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza della ripresa sui prezzi di trasferimento.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione

    Il ricorso dell’Agenzia contro l’esclusione dell’elusione è inammissibile se non contesta tutte le ragioni autonome che sorreggono la decisione. La pronuncia non stabilisce definitivamente che le operazioni di K. fossero o non fossero elusive: il capo favorevole alla società resta fermo perché le censure dell’Agenzia non superano il vaglio di ammissibilità.

  • Art. 9, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    il giudizio all’uopo concretato dal decidente, "sostenendo che nel caso di vendite a consociate estere il prezzo di vendita prescindeva dal mercato di destinazione del bene fondandosi sostanzialmente sulla mera copertura dei costi di produzione, mentre nel caso di acquirenti terzi i margini praticati ai vari cessionari avevano sostanziale corrispondenza e una percentuale di ricarico media del 21,79% determinandosi così un maggiore reddito imponibile", si rivela inaccettabilmente liquidatorio, astenendosi dal procedere ad una pur sommaria delibazione delle ragioni di contestazione

    Il parametro del valore normale rileva per la determinazione dei prezzi nelle operazioni considerate, ma la sua applicazione deve essere motivata confrontandosi con le contestazioni specifiche sulla comparabilità e sul metodo di calcolo. La Cassazione non ha scelto quale metodo fosse corretto né determinato il reddito: ha richiesto al giudice di rinvio un esame motivato.

  • Art. 112 c.p.c.

    non ricorre il vizio di omessa pronuncia nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione di rigetto sul medesimo

    L’assenza di una risposta espressa a una singola censura non integra omessa pronuncia quando la decisione di merito sia logicamente incompatibile con l’accoglimento di quella censura e implichi quindi il suo rigetto. Nel caso concreto, le contestazioni sui calcoli sono state considerate implicitamente respinte dalla conferma della ripresa.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    la causa va perciò rinviata avanti al giudice territoriale competente per il doveroso riesame a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

    Quando la sentenza è cassata per motivazione insufficiente su un capo che richiede valutazioni di merito, la causa va rinviata al giudice competente affinché riesamini quel capo; qui il rinvio è alla CTR Lombardia in diversa composizione.

Massime di principio

  • Se una sentenza si fonda su più ragioni autonome, chi la impugna deve contestarle tutte: lasciarne una incontestata può rendere inammissibile il ricorso, anche se un’altra censura fosse fondata.
  • Nelle controversie sui prezzi di trasferimento, non basta richiamare un margine o un confronto tra prezzi di consociate e clienti indipendenti: la motivazione deve affrontare le contestazioni concrete sulla comparabilità di beni, mercati, funzioni e condizioni commerciali.
  • La Cassazione non sostituisce normalmente il giudice di merito nella scelta tra metodi di calcolo o nella ricostruzione dei fatti; può però cassare una decisione quando la motivazione non spiega adeguatamente perché le obiezioni rilevanti siano state disattese.
  • La mancata risposta espressa a una singola argomentazione non equivale automaticamente a omessa pronuncia: può esservi rigetto implicito, purché l’esito della decisione sia incompatibile con l’accoglimento di quella richiesta o censura.
  • La pronuncia favorevole al contribuente sull’elusione è rimasta ferma per ragioni processuali, non perché la Cassazione abbia accertato nel merito che le operazioni fossero economicamente giustificate o prive di finalità fiscali.

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