Cassazione Penale, Sentenza n. 2503/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, riformando il primo grado, l'ha dichiarata colpevole del reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, 3° c.) per post pubblicato su Facebook. I motivi di ricorso in Cassazione erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta insufficiente individuazione del destinatario dell'offesa (post in incertam personam, senza riferimenti espliciti al nome della persona offesa); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riconosciuto l'esimente della provocazione, atteso che la persona offesa avrebbe pubblicato espressioni fortemente provocatorie nei confronti della ricorrente e sussisterebbero precedenti procedimenti a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che, valutando unitariamente il contesto (preesistente conflitto noto tra le parti, riferimenti a tratti fisici e al lavoro del giornalista, commenti e 'like' al post), ha individuato con ragionevole certezza la persona offesa nonostante l'assenza del nome. Quanto alla provocazione, la Corte ha confermato che si tratta di una scusante che può eliminare la rimproverabilità dell'autore ma non la natura illecita del fatto né l'obbligo risarcitorio; trattandosi di condanna civile per impugnazione della parte civile, la causa di non punibilità invocata non esclude la responsabilità civile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 595 terzo comma cod. pen.
art. 595, terzo comma, cod. pen. (diffamazione)
La fattispecie di diffamazione può considerarsi integrata anche quando l'offesa è rivolta in incertam personam se, dalla valutazione complessiva del contesto e degli elementi concreti, emerge la possibilità di individuare con ragionevole certezza il soggetto offeso.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Limita l'ampiezza dei motivi di ricorso in Cassazione, richiedendo che i motivi siano dedotti nei limiti previsti; il ricorso è stato esaminato nei limiti procedurali richiamati.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 5 n. 8208 del 10/01/2022
Sez. 5, n. 8208 del 10/01/2022, Rv. 282899
Richiama il principio secondo cui l'individuazione del soggetto passivo in diffamazione a mezzo stampa richiede una valutazione complessiva di natura e portata dell'offesa, circostanze narrative, riferimenti personali e temporali, che permettano l'individuazione con ragionevole certezza.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 5 n. 26477 del 08/03/2021
Sez. 5, n. 26477 del 08/03/2021, Rv. 281653
Precisa che la provocazione non è una scriminante ma una scusante: elimina la rimproverabilità soggettiva ma non l'illiceità dell'atto né l'obbligo risarcitorio.
Sezioni Unite Civili, sentenza n. 15897 del 13/06/2019
In materia civile è richiesto che, per espressioni in incertam personam, il contenuto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia si riferisce; principio applicato anche in sede penale per l'individuazione dell'offeso.
Massime di principio
- Per la diffamazione in incertam personam il giudice valuta il contesto complessivo: elementi che isolatamente possono sembrare generici (tratti fisici, riferimenti al lavoro, cornice di contrasto noto) possono, considerati insieme, consentire l'individuazione dell'offeso.
- La prova che il pubblico abbia compreso chi fosse il destinatario (es. commenti espliciti, like o reazioni che rimandano a specifiche persone) può rafforzare l'accertamento della riconducibilità dell'offesa a un soggetto determinato.
- La provocazione è una scusante che può incidere sulla colpevolezza personale ma non trasforma il fatto in non illecito: rimane possibile l'obbligo di risarcimento del danno a favore della persona offesa.
- Chi intende fondare la difesa sull'esimente della provocazione o su questioni identificative deve proporre e documentare tali argomentazioni già nei gradi di merito; argomenti nuovi e inediti introdotti in Cassazione hanno scarsa rilevanza.
- In caso di controversie fra personaggi pubblici o giornalisti noti, la notorietà del contrasto e la reperibilità di riferimenti specifici nel messaggio aumentano la probabilità che il giudice ritenga identificabile la persona offesa.
- Per limitare il rischio di responsabilità penale e civile su social media, è consigliabile evitare espressioni offensive anche indirette; la valutazione giudiziaria si basa su insieme di elementi fattuali più che su parola isolata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2275/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →