Cassazione Civile, Ordinanza n. 22140/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato nel 2008 da una società a un dipendente. In un primo giudizio il licenziamento era stato ritenuto illegittimo con applicazione della tutela obbligatoria; in un diverso giudizio era stato poi accertato che il rapporto di lavoro si era svolto, dall’assunzione al licenziamento, a beneficio indistinto di tutte le società del gruppo, ritenuto unitario sul piano organizzativo e produttivo. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Corte d’appello ha ordinato la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento del danno con contribuzione, ritenendo sanato il vizio delle notifiche dell’appello mediante rinnovazione e correttamente instaurato il contraddittorio. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza di rinvio per mancata corretta notifica dell’appello e mancata integrale applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione, sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe dovuto scrutinare tutte le nullità e rimettere in termini le parti; 2) improcedibilità dell’appello per mancata notificazione entro il termine assegnato ex art. 291 c.p.c., con conseguente giudicato della sentenza di primo grado; 3) omessa sospensione del giudizio di rinvio per la pendenza di un giudizio di revocazione sulla sentenza presupposta che aveva accertato l’unicità del gruppo; 4) illegittimità della compensazione delle spese del giudizio di legittimità disposta in sede di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché la precedente sentenza rescindente aveva qualificato il vizio di notificazione come nullità e non come inesistenza, sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c. o per costituzione della parte; di conseguenza, in sede di rinvio era legittimo verificare l’integrità del contraddittorio e decidere nel merito, senza che vi fosse spazio per dichiarare l’improcedibilità dell’appello. Ha rigettato anche il terzo motivo, rilevando che la mera pendenza del giudizio di revocazione non impedisce di proseguire il giudizio di rinvio quando la sentenza presupposta conserva efficacia di giudicato, tanto più ove la revocazione sia stata poi respinta. Ha infine rigettato il quarto motivo, ricordando che il giudice del rinvio, anche sulle spese del giudizio di cassazione, deve considerare l’esito globale della lite e può regolare o compensare le spese in base alla soccombenza complessiva. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione dell’impugnazione, quando sia venuta meno l’elezione di domicilio per morte del procuratore domiciliatario, va eseguita alla parte personalmente.
La nullità della notificazione dell’impugnazione è sanabile mediante rinnovazione; la rinnovazione evita l’improcedibilità quando il vizio non integri inesistenza della notifica.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; nel caso concreto la Corte territoriale vi si è conformata qualificando il vizio come nullità sanabile e proseguendo il giudizio nel merito.
La sospensione necessaria non è giustificata dalla sola pendenza di un giudizio di revocazione sulla sentenza presupposta, se questa conserva efficacia di giudicato.
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione qualifica un vizio della notificazione dell’impugnazione come nullità e non come inesistenza, il giudice di rinvio deve trattarlo come vizio sanabile, con possibile rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. o con sanatoria per costituzione del destinatario.
- Nel giudizio di rinvio il controllo va concentrato sull’attuazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente; non è consentito riproporre questioni incompatibili con la qualificazione già data dalla Cassazione al vizio processuale.
- L’improcedibilità dell’appello non può essere dichiarata quando, in base alla sentenza rescindente, la parte abbia effettuato la rinnovazione delle notificazioni nulle e il contraddittorio sia poi risultato integro nella fase di rinvio.
- La pendenza di un giudizio di revocazione della sentenza presupposta non determina automaticamente la sospensione del processo, se la sentenza conserva efficacia di giudicato fino a eventuale caducazione e la revocazione è strumentalizzata solo a differire gli effetti della soccombenza.
- Nel regolamento delle spese il giudice del rinvio deve considerare l’esito complessivo della lite e può porre le spese a carico della parte complessivamente soccombente, anche se vittoriosa in singoli gradi o fasi del giudizio.
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