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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34602/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta contro cartelle esattoriali recanti intimazione di pagamento di contributi dovuti alla Cassa forense. In appello l'opposizione era stata rigettata perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provata l'eccezione di pagamento, mancando in atti le quietanze relative ai titoli iscritti a ruolo. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto specifico. La Cassa ha resistito con controricorso e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva notificazione: il termine per proporre impugnazione, tenuto conto anche della sospensione per l'emergenza epidemiologica dal 9 marzo all'11 maggio 2020, risultava scaduto il 21 settembre 2020, mentre il ricorso era stato notificato solo il 20 ottobre 2020. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

    la proposta del relatore è stata comunicata alle parti in vista della decisione camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13

    l'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la notificazione sia eseguita oltre il termine di impugnazione, anche se si tiene conto della sospensione straordinaria dei termini disposta per l'emergenza epidemiologica.
  • Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il dies ad quem va calcolato considerando sia la data di deposito della sentenza impugnata sia le eventuali sospensioni legali applicabili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
  • L'eccezione di tardività della notificazione del ricorso, se fondata, assorbe ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiTributiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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