Cassazione Civile, Ordinanza n. 34602/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta contro cartelle esattoriali recanti intimazione di pagamento di contributi dovuti alla Cassa forense. In appello l'opposizione era stata rigettata perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provata l'eccezione di pagamento, mancando in atti le quietanze relative ai titoli iscritti a ruolo. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto specifico. La Cassa ha resistito con controricorso e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva notificazione: il termine per proporre impugnazione, tenuto conto anche della sospensione per l'emergenza epidemiologica dal 9 marzo all'11 maggio 2020, risultava scaduto il 21 settembre 2020, mentre il ricorso era stato notificato solo il 20 ottobre 2020. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti in vista della decisione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
l'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la notificazione sia eseguita oltre il termine di impugnazione, anche se si tiene conto della sospensione straordinaria dei termini disposta per l'emergenza epidemiologica.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il dies ad quem va calcolato considerando sia la data di deposito della sentenza impugnata sia le eventuali sospensioni legali applicabili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- L'eccezione di tardività della notificazione del ricorso, se fondata, assorbe ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34578/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34579/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34580/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34581/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2022 del 24/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →