Cassazione Civile, Ordinanza n. 11221/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRPEF proposta da un ex dirigente ENEL, poi proseguita dagli eredi, relativa alla tassazione applicata sulla somma in capitale percepita a seguito della conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale (c.d. PIA). Il contribuente sosteneva che la somma dovesse beneficiare dell'aliquota del 12,5% prevista dall'art. 6 della L. 482/1985 per la parte corrispondente al rendimento maturato, mentre l'Ufficio riteneva applicabile la tassazione ordinaria/separata sul presupposto che non fosse provato alcun rendimento effettivo da investimento sul mercato. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la CTR del Lazio aveva accolto nuovamente la domanda di rimborso. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla Cassazione nel giudizio di rinvio e per contraddittorietà della decisione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente a provare il quantum del rendimento, mentre l'onere probatorio gravava sull'istante; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR, in sostanza, demandato all'Ufficio la determinazione della somma spettante, pur in assenza di prova di un rendimento effettivo da impiego sul mercato e nonostante la perizia indicasse un rendimento solo teorico.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo la sentenza della CTR affetta da nullità per motivazione insanabilmente contraddittoria. La CTR, infatti, aveva da un lato affermato che dalla perizia non emergeva alcun rendimento effettivo da impiego sul mercato delle somme accantonate, né il capitale iniziale né il rendimento annuale, e che il fondo non aveva un modello gestionale assicurativo-finanziario speculativo; dall'altro aveva comunque riconosciuto l'applicazione dell'aliquota del 12,5% sulla quota di rendimento netto, senza che tale quota risultasse concretamente esistente secondo le stesse premesse della sentenza. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai controricorrenti, osservando che il diverso regime fiscale dipende dalla tipologia e dalla struttura del fondo e dalle forme di investimento, scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, negando quindi il rimborso richiesto.
Norme richiamate
L'aliquota agevolata del 12,5% si applica solo al rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, non all'intera prestazione o a rendimenti solo teorici.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la sua violazione può determinare nullità della decisione. La Corte, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito.
L'onere di provare i presupposti del rimborso grava sul contribuente istante, incluso il quantum del rendimento assoggettabile ad aliquota agevolata.
Il giudice non può porre a carico dell'Ufficio la determinazione di un importo spettante in mancanza di adeguata prova del relativo presupposto fattuale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure in cassazione hanno riguardato la violazione di legge e la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta violazione o falsa applicazione di norme sostanziali e processuali in relazione alla decisione del giudice di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata dedotta la nullità della sentenza per violazione del principio di diritto nel giudizio di rinvio e per motivazione contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il motivo è formalmente richiamato nella sentenza in relazione alla censura sull'onere della prova, ma il testo mostra che si tratta di un riferimento non del tutto coerente nella rubrica del motivo.
artt. 3 e 24 Cost.
La Corte esclude che la disciplina interpretata dalla giurisprudenza contrasti con i principi costituzionali invocati, perché la diversità di trattamento discende dalla diversa struttura dei fondi e dalla discrezionalità legislativa.
Massime di principio
- Nei giudizi di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; se la motivazione afferma l'insussistenza del presupposto fattuale e, nonostante ciò, riconosce il diritto richiesto, la decisione è affetta da nullità per insanabile contraddittorietà.
- In tema di rimborso di imposta su somme derivanti da trattamenti pensionistici integrativi o fondi assimilati, l'aliquota agevolata si applica solo alla parte che il contribuente dimostri essere effettivo rendimento netto maturato per investimento sul mercato del capitale accantonato.
- L'onere di provare la sussistenza e l'ammontare del rendimento agevolabile incombe sul contribuente che chiede il rimborso; in difetto di prova, la domanda deve essere rigettata.
- Non è sufficiente un rendimento meramente teorico o una ricostruzione astratta del rendimento: occorre l'accertamento di un effettivo risultato finanziario imputabile alla gestione del fondo.
- Quando la cassazione rilevi che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può definire il giudizio nel merito, rigettando la domanda originaria se i presupposti del diritto non risultano provati.
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