Cassazione Civile, Ordinanza n. 05623/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il saldo di un conto corrente, emesso nei confronti di una società e di un coobbligato fideiussore. I due soggetti hanno poi promosso un giudizio di revocazione sostenendo che il decreto fosse divenuto definitivo per dolo della controparte, in particolare per irregolarità/inesistenza della notificazione del ricorso monitorio e del decreto nei confronti del debitore principale, con conseguente invalidità dell’ingiunzione e del decreto ex art. 647 c.p.c. Il tribunale ha respinto la revocazione e la domanda ex art. 96 c.p.c.; la corte d’appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, nullità della sentenza e violazione di norme processuali sulla notificazione e sul procedimento monitorio, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto valida la notifica del decreto e non avesse considerato il preteso dolo della controparte e la mancata tempestiva produzione del fascicolo monitorio. La Corte di cassazione, però, non ha esaminato il merito delle censure perché ha rilevato la tardività del ricorso: la sentenza d’appello era stata notificata al difensore dei ricorrenti, sicché operava il termine breve di impugnazione, già spirato al momento del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine breve di impugnazione, risultando documentalmente provata la notificazione della sentenza d’appello al difensore dei ricorrenti. Ha ritenuto infondate le contestazioni sulla mancata notificazione della sentenza e ha ribadito che, per eccepire la tempestività/decadenza, la parte che invoca il termine lungo deve solo produrre la sentenza pubblicata, mentre chi eccepisce la scadenza del termine breve deve provare la data di notificazione della sentenza con copia autentica e relata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore importo a favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti quale base della domanda di revocazione per dolo della controparte
la definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis è stata considerata indice normativo di abuso del processo, con conseguente condanna aggravata
la proposta del consigliere per l’inammissibilità, poi condivisa dal collegio, ha fondato la decisione accelerata e la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna aggravata
richiamato per la memoria depositata dai ricorrenti in vista dell’adunanza camerale
il termine lungo di impugnazione è applicabile solo in assenza di notificazione della sentenza; qui è stato escluso perché la sentenza risultava notificata
ha individuato il termine breve per proporre ricorso per cassazione a seguito della notificazione della sentenza
la Corte ha richiamato la regola sull’onere della prova: chi eccepisce la tardività per decorso del termine breve deve provare la notificazione della sentenza
citato per escludere che l’ordinamento preveda l’annotazione sull’originale della sentenza della sua notificazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di definizione in rito sfavorevole all’impugnante
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto, se applicabile
invocato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione
invocato dai ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate
invocato dai ricorrenti quale norma asseritamente violata
invocato dai ricorrenti quale norma asseritamente violata
invocato dai ricorrenti quale norma asseritamente violata
richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa invalidità del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo
invocato dai ricorrenti quale norma asseritamente violata
richiamato dai ricorrenti in relazione al procedimento notificatorio
invocato dai ricorrenti quale parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto notificatorio
art. 111 Cost.
invocato dai ricorrenti quale parametro costituzionale del giusto processo
Massime di principio
- Nel sistema delle impugnazioni, chi intende avvalersi del termine lungo deve limitarsi a produrre la sentenza impugnata con attestazione della data di pubblicazione; non è tenuto a provare l’inesistenza della notificazione, perché si tratterebbe di prova negativa non esigibile.
- Se la parte avversaria eccepisce la tardività del ricorso per cassazione per intervenuta notificazione della sentenza, grava su di essa l’onere di dimostrare la data di decorrenza del termine breve mediante produzione della copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notificazione.
- La notificazione della sentenza al difensore costituito fa decorrere il termine breve per l’impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto oltre tale termine.
- Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di inammissibilità consente la condanna aggravata per abuso del processo ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
- Quando il ricorso viene definito in conformità alla proposta del consigliere nel rito accelerato, la Corte può applicare automaticamente il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla disciplina speciale.
- Le censure di merito restano precluse quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, poiché manca un valido potere di esame delle doglianze sostanziali.
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