Sentenza del 28/11/2019 n. 31082 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. L'appello riguardava soltanto il merito dell'assoggettabilità dell'area all'ICI e non contestava la statuizione della CTP secondo cui l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2007 era decaduto perché notificato il 3 gennaio 2013, oltre il termine del 31 dicembre 2012 previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. Il Comune ha inoltre dedotto vizi relativi all'interpretazione del termine di decadenza e alla motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, ritenendolo manifestamente infondato. Ha escluso che la notifica del ricorso presso il commercialista della società determinasse l'inammissibilità, poiché l'eventuale vizio era una nullità sanata dalla costituzione della resistente. Nel merito, ha stabilito che il Comune non aveva impugnato l'autonoma ratio decidendi relativa alla decadenza dell'ente dal potere di accertamento; tale statuizione era quindi divenuta definitiva per giudicato interno ai sensi dell'art. 329 c.p.c. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.200 euro di spese, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Il termine di decadenza scade il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Per l'annualità 2007, il termine per l'accertamento scadeva il 31 dicembre 2012; l'avviso notificato il 3 gennaio 2013 è stato quindi considerato tardivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali è soggetto, quanto al luogo della notificazione, alla disciplina dell'art. 330 c.p.c.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2
L'indicazione della residenza, della sede o del domicilio effettuata nel giudizio tributario conserva efficacia, secondo il principio di ultrattività, nei limiti previsti dalla legge.
Art. 330 c.p.c.
Disciplina il luogo di notificazione dell'impugnazione. Un errore nel luogo di notifica, se l'attività notificatoria è comunque riconoscibile e l'atto raggiunge il destinatario, comporta di regola nullità e non inesistenza.
Art. 291 c.p.c.
Consente la rinnovazione della notificazione nulla su ordine del giudice.
Art. 329 c.p.c., comma 1
La parte che non impugna una specifica autonoma ragione della decisione consente il passaggio in giudicato interno di quella statuizione. Nel caso concreto, il Comune non aveva contestato in appello la decadenza dall'accertamento.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi della motivazione nei limiti consentiti dalla legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Chi propone appello deve contestare specificamente tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione. Se una ratio decisiva, come la decadenza dell'ente impositore, non viene impugnata, essa diventa definitiva per giudicato interno.
- Quando un avviso di accertamento è notificato oltre il termine di decadenza previsto dalla legge, l'atto è illegittimo, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
- La contestazione del merito dell'imposta non è sufficiente a superare una precedente decisione fondata sulla tardività dell'accertamento: occorre censurare espressamente anche la questione temporale.
- Un errore nel luogo di notificazione dell'impugnazione comporta normalmente nullità, non inesistenza, se l'attività è stata svolta da un soggetto abilitato e l'atto ha comunque raggiunto il destinatario. La costituzione della parte destinataria sana la nullità con efficacia retroattiva.
- Prima di impugnare una sentenza è necessario individuare tutte le rationes decidendi autonome e formulare un motivo specifico contro ciascuna di esse; altrimenti il ricorso può risultare inutile anche se le censure sul merito fossero fondate.
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