Cassazione Civile, Ordinanza n. 26356/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di spese condominiali. In primo grado l'opposizione era stata rigettata; in appello, su impugnazione incidentale del condominio, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione perché la notificazione dell'atto di opposizione era stata ritenuta inesistente: secondo la corte territoriale, l'atto era stato notificato direttamente da un avvocato che era solo domiciliatario e non procuratore munito di procura alle liti, sicché non avrebbe avuto poteri per compiere l'impulso processuale. La ricorrente ha censurato tale conclusione sostenendo che il difensore era comunque autorizzato dal consiglio dell'ordine a eseguire notifiche ex l. n. 53/1994 ed era stato nominato domiciliatario, per cui, al più, si sarebbe potuto discutere della validità dell'incarico o di una nullità sanabile, ma non di inesistenza dell'atto. Il ricorso è stato accolto perché la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento che considera valida la notificazione eseguita dal domiciliatario delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura, purché entrambi siano autorizzati dal rispettivo ordine professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura sulla qualificazione del vizio della notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Ha escluso che la notificazione eseguita dall'avvocato domiciliatario potesse essere qualificata come inesistente, richiamando il criterio restrittivo elaborato dalle Sezioni Unite sull'inesistenza della notificazione; ha altresì escluso la nullità, ritenendo che l'art. 1 l. n. 53/1994 non vieti la delega dell'attività notificatoria ad altro professionista, se il delegante è munito di procura e entrambi gli avvocati sono autorizzati dall'ordine. Conseguentemente la notificazione è stata considerata ritualmente effettuata. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1
nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014
la norma consente all'avvocato munito di procura di eseguire notifiche dirette; la Corte interpreta che non esclude espressamente la delegabilità dell'attività notificatoria ad altro professionista autorizzato
il meccanismo di sanatoria per raggiungimento dello scopo opera per le nullità, non per le ipotesi di inesistenza; tuttavia la Corte esclude che il caso concreto integri anche una nullità
richiamato come norma sulla rinnovazione della notificazione, ma ritenuto non necessario nel caso in esame perché il vizio non sussiste
Sez. Un. n. 14916/2016
definisce in senso restrittivo l'inesistenza della notificazione, limitandola alla mancanza materiale dell'atto o alla totale assenza degli elementi essenziali riconoscibili come notificazione
Massime di principio
- La notificazione eseguita dall'avvocato domiciliatario delegato dal difensore munito di procura alle liti non è inesistente se l'atto conserva gli elementi essenziali idonei a renderlo riconoscibile come notificazione e la delega è consentita dall'ordinamento.
- In tema di notificazioni ex l. n. 53/1994, gli atti non delegabili sono solo quelli per i quali la legge escluda espressamente la delega; in assenza di un divieto espresso, la delegabilità dell'attività di impulso notificatorio è ammissibile anche a favore di un altro professionista autorizzato.
- La categoria dell'inesistenza della notificazione va interpretata restrittivamente: essa ricorre solo in caso di totale mancanza materiale dell'atto o di mancanza assoluta degli elementi costitutivi essenziali, mentre le altre difformità dal modello legale integrano, al più, nullità.
- Quando il giudice qualifica erroneamente come inesistente una notificazione che in realtà è valida, l'eventuale declaratoria di inammissibilità dell'opposizione o dell'impugnazione deve essere cassata, con rinvio al giudice di merito per il riesame della domanda.
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