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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32806/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società creditrice aveva promosso espropriazione presso terzi contro il debitore e il terzo pignorato, nell'ambito di una vicenda in cui il credito aggredito era una somma di euro 120.000 riconosciuta al debitore a titolo di legato e giacente presso la banca terza pignorata. Il giudice dell'esecuzione, rilevata la pendenza di appelli contro la sentenza che aveva riconosciuto quel credito e la pendenza di altro giudizio sulla titolarità del legato, ha sospeso l'esecuzione ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. La società creditrice ha proposto regolamento di competenza deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sostenendo che mancassero i presupposti per la sospensione discrezionale disposta dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha affermato che nei procedimenti esecutivi non si applica la sospensione ex art. 337 c.p.c., che riguarda il processo di cognizione e i rapporti tra giudizi di cognizione; inoltre, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che sospenda l'esecuzione non è esperibile il regolamento di competenza, bensì, se del caso, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    sospensione dell'esecuzione ai sensi dell’art. 337, secondo comma

    La disposizione non si applica al processo esecutivo, perché presuppone un processo di cognizione e rapporti di dipendenza tecnica tra giudizi di cognizione.

  • art. 543 c.p.c.

    espropriazione nelle forme di cui agli artt. 543 e seguenti

    Richiamato come base del pignoramento presso terzi promosso dalla creditrice.

  • art. 617 c.p.c.

    impugnabile con il rimedio dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.

    Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato dal g.e. è censurabile, se del caso, con l'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem le argomentazioni di precedente giurisprudenza conforme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre 2025

    Richiamato per il rito camerale di definizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La norma si applica anche al regolamento di competenza, in quanto rimedio impugnatorio.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo non trova applicazione la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., poiché tale disciplina è costruita per il processo di cognizione e per i rapporti di pregiudizialità tra giudizi di cognizione.
  • L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che disponga la sospensione dell'esecuzione con richiamo all'art. 337 c.p.c. non è impugnabile con regolamento di competenza, ma con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quando il provvedimento incida in modo lesivo nella sfera giuridica degli interessati.
  • Avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, anche se contengano statuizioni sulla competenza, non è esperibile il regolamento di competenza, né ad istanza di parte né d'ufficio.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica anche al regolamento di competenza, per la sua natura impugnatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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