Cassazione Civile, Ordinanza n. 32806/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società creditrice aveva promosso espropriazione presso terzi contro il debitore e il terzo pignorato, nell'ambito di una vicenda in cui il credito aggredito era una somma di euro 120.000 riconosciuta al debitore a titolo di legato e giacente presso la banca terza pignorata. Il giudice dell'esecuzione, rilevata la pendenza di appelli contro la sentenza che aveva riconosciuto quel credito e la pendenza di altro giudizio sulla titolarità del legato, ha sospeso l'esecuzione ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. La società creditrice ha proposto regolamento di competenza deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sostenendo che mancassero i presupposti per la sospensione discrezionale disposta dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha affermato che nei procedimenti esecutivi non si applica la sospensione ex art. 337 c.p.c., che riguarda il processo di cognizione e i rapporti tra giudizi di cognizione; inoltre, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che sospenda l'esecuzione non è esperibile il regolamento di competenza, bensì, se del caso, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
sospensione dell'esecuzione ai sensi dell’art. 337, secondo comma
La disposizione non si applica al processo esecutivo, perché presuppone un processo di cognizione e rapporti di dipendenza tecnica tra giudizi di cognizione.
espropriazione nelle forme di cui agli artt. 543 e seguenti
Richiamato come base del pignoramento presso terzi promosso dalla creditrice.
impugnabile con il rimedio dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato dal g.e. è censurabile, se del caso, con l'opposizione agli atti esecutivi.
art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
La Corte richiama per relationem le argomentazioni di precedente giurisprudenza conforme.
camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre 2025
Richiamato per il rito camerale di definizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La norma si applica anche al regolamento di competenza, in quanto rimedio impugnatorio.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo non trova applicazione la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., poiché tale disciplina è costruita per il processo di cognizione e per i rapporti di pregiudizialità tra giudizi di cognizione.
- L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che disponga la sospensione dell'esecuzione con richiamo all'art. 337 c.p.c. non è impugnabile con regolamento di competenza, ma con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quando il provvedimento incida in modo lesivo nella sfera giuridica degli interessati.
- Avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, anche se contengano statuizioni sulla competenza, non è esperibile il regolamento di competenza, né ad istanza di parte né d'ufficio.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica anche al regolamento di competenza, per la sua natura impugnatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32754/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_civile · 16 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32764/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_civile · 16 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32768/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_civile · 16 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32780/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_civile · 16 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32798/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_civile · 16 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32799/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →