Cassazione Penale, Sentenza n. 8179/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Macerata per reati in materia di stupefacenti (art. 110 c.p. e art. 73 DPR n. 309/1990). Il ricorso deduceva vizio di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria: si contestava che lo stupefacente fosse occultato in luogo non riconducibile alla disponibilità dell'indagato (cassettiera sul terrazzo), l'assenza di elementi per ritenere che il ricorrente fosse al corrente del nascondiglio, la possibilità che la detenzione riguardasse solo la sostanza rinvenuta nella sua stanza e non quella nelle altre stanze chiuse, un presunto errore di persona (altri assuntori indicavano un diverso fornitore, "Giulio"/Okuochu), l'identificazione fondata solo sull'abbigliamento (in particolare un cappellino nero con visiera) e altre incongruenze (utenza telefonica non trovata, differenze nell'aspetto come la barba, breve tempo di dimora in via Gigli).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in capo all'Uzoamaka sulla base di una valutazione congiunta: 1) immediata disponibilità di cocaina in un vano comune accessibile (cassettiera sul terrazzo); 2) collegamento probatorio tra l'indagato e il soggetto noto come "Giulio" (utenza 3459342175 usata dagli acquirenti e riconducibile a Judicious Okuochu) dal quale l'indagato agiva per consegne; 3) riconoscimento del venditore da parte dei carabinieri che avevano assistito alla cessione del 14 ottobre e riscontro dell'abbigliamento e del cappellino corrispondente nella stanza occupata dall'indagato. Inoltre, nella stanza del ricorrente sono stati trovati materiali riconducibili all'attività di spaccio (mannitolo, confezioni di cellophane). La Corte ha ritenuto non determinanti le censure difensive (mancata sottoposizione a album fotografico del Cenci, assenza di annotazione sulla barba, utenza non rinvenuta presso l'indagato), concludendo che gli elementi raccolti configurano una logica e adeguata motivazione per la conferma della custodia cautelare; pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte ha considerato l'ipotesi che più soggetti cooperassero nell'attività di spaccio, valorizzando il collegamento fra gli occupanti dell'abitazione
Norma che disciplina i reati di cui alla detenzione e al traffico di stupefacenti: la misura cautelare è stata applicata in relazione a tali fattispecie, valutando la gravità indiziaria sulle condotte di detenzione/cessione
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata ai fini della presentazione della requisitoria del Pubblico Ministero; nel procedimento il P.M. ha formulato richieste (chiedendo annullamento con rinvio) ma la Corte ha comunque rigettato il ricorso
Massime di principio
- Il riconoscimento operato da forze di polizia che hanno direttamente assistito alla cessione costituisce elemento probatorio molto rilevante e può sorreggere la gravità indiziaria anche se mancano riconoscimenti fotografici da parte dell'acquirente.
- La presenza di stupefacente in un luogo comune accessibile (es. cassettiera su terrazzo) può essere fatta valere come disponibilità comune, soprattutto se connessa ad altri elementi (consegne, materiali per il confezionamento, somme di denaro).
- Il collegamento tra il soggetto che riceve ordinazioni (numero telefonico) e chi effettua materialmente le consegne legittima l'inferenza che il corrispondente agisca per conto dell'organizzatore/fornitore.
- La prova dell'errore di persona richiede elementi positivi e specifici (es. contraddizioni nette nell'identificazione, testimoni diretti che indichino un altro soggetto, evidenze documentali): differenze fisionomiche o inerzia nell'esame degli album fotografici non sono sempre sufficienti a demolire la gravità indiziaria se altri riscontri operativi esistono.
- Il rinvenimento nella stanza dell'indagato di materiali tipici dell'attività di spaccio (sostanze da taglio, cellophane, bilancini, grosse somme) rafforza l'ipotesi di partecipazione all'attività illecita e può integrare la valutazione complessiva dei gravi indizi.
- In presenza di più soggetti conviventi, la valutazione della disponibilità e della responsabilità richiede un giudizio di contesto: la mera prova che una stanza fosse chiusa non esclude la partecipazione se emergono altri elementi di collegamento operativo.
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