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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07273/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per tre motivi principali: 1) violazione di norme processuali e mancata acquisizione di prova decisiva: censura dell'applicazione dell'art. 512 c.p.p. per aver ritenuto utilizzabili le sommarie informazioni rese da La Rosa Maria, sostenendo che le ricerche per reperirla non erano state estese all'estero benché risultasse trasferita in Spagna e quindi non fosse stata accertata l'impossibilità assoluta di ripetizione della deposizione (violazione anche del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost.); 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto dell'elemento soggettivo: Poma sostiene di non essere stato a conoscenza della cessione dell'azienda e quindi di non avere la volontà del furto, richiamando atti societari e dichiarazioni in suo favore; 3) violazione della legge penale sostanziale e carenza motivazionale nella valutazione della recidiva: si contesta che la Corte abbia riconosciuto la recidiva basandosi solo sui precedenti senza valutare l'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore capacità a delinquere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e carenza di specificità dei motivi. In particolare ha ritenuto che: il ricorrente non abbia dimostrato la decisività delle sommarie informazioni di La Rosa e non abbia contestato il punto della motivazione secondo cui comunque la condanna sarebbe rimasta per effetto delle dichiarazioni della persona offesa e dei verbalizzanti che sorpresero l'imputato a rovistare tra gli scaffali; sul secondo motivo il ricorrente non ha confutato i concreti elementi probatori posti a fondamento del convincimento dei giudici di merito (locale a soqquadro, orario notturno, luci spente, forzatura dell'ingresso, cacciavite rinvenuto, comportamento anomalo nell'esibire la visura camerale), né ha affrontato i passaggi delle sentenze di merito che valutano le dichiarazioni sulla consapevolezza della cessione; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione abbia correttamente valorizzato la natura specifica e la molteplicità dei precedenti e le modalità della condotta, giustificando il riconoscimento della recidiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la condanna di primo grado (otto mesi di reclusione e 300 euro di multa) resta confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Il Procuratore Generale aveva chiesto accoglimento sul primo motivo con annullamento e rinvio, richiesta non accolta.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti quando il teste non sia reperibile. La Corte ha ritenuto che, anche ammesso che le dichiarazioni di La Rosa fossero inutilizzabili, il giudizio di responsabilità non sarebbe mutato alla luce di altri elementi probatori; inoltre il ricorrente non ha dimostrato la decisività di quelle dichiarazioni.

  • art. 111 Cost.

    Principio del contraddittorio nella formazione della prova. Il ricorrente invocava violazione per mancata ricerca estera del teste, ma la Corte ha giudicato il motivo generico e non ha ritenuto provata la decisività della presunta violazione.

  • art. 606 lett. c) e d) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione. La Corte osserva che, pur richiamandole, il ricorrente non ha svolto l'analisi critica richiesta, rendendo i motivi privi di specificità e quindi inammissibili.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo all'illustrazione dei motivi in cassazione; il ricorrente ha illustrato i motivi ai sensi di questa norma, ma la Corte ha ritenuto la esposizione carente e non specifica.

  • art. 625 cod. pen. n. 2)

    Aggravante del furto richiamata nella motivazione di merito come elemento sostanziale inserito nella contestazione; la Corte d'appello ha confermato la rilevanza delle aggravanti nella determinazione della responsabilità.

  • art. 61 cod. pen. n. 5)

    Circostanza aggravante richiamata nella sentenza di merito; la Corte ha valorizzato le modalità della condotta e i precedenti ai fini dell'applicazione delle aggravanti e della recidiva.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve indicare con specificità e criticare direttamente i passaggi decisivi della motivazione impugnata; argomentazioni generiche o omissioni di confronto con i singoli passaggi motivazionali rendono il motivo inammissibile.
  • Contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni rese fuori dibattimento (art. 512 c.p.p.) richiede dimostrare la decisività di tali dichiarazioni e che siano state omesse indagini necessarie per la loro ripetizione; la semplice allegazione di ricerche incomplete non basta senza collegare la questione all'esito del giudizio.
  • Se il giudice di merito fonda la decisione su molteplici elementi convergenti (attività notturna, forzatura, oggetti rinvenuti, comportamento dell'imputato, dichiarazioni della persona offesa), il ricorso deve affrontare e confutare specificamente tali elementi per incidere sulla valutazione dell'elemento soggettivo.
  • La valutazione della recidiva richiede che il giudice consideri natura, molteplicità e specificità dei precedenti nonché le modalità della nuova condotta; un'asserita genericità del riconoscimento della recidiva è inefficace se la motivazione attesta queste valutazioni.
  • Il Procuratore Generale può proporre le proprie conclusioni (anche per annullamento e rinvio), ma la Corte di Cassazione decide sull'ammissibilità e sui profili di diritto solo se i motivi sono sufficientemente specifici e confrontano i passaggi decisivi delle motivazioni di merito.

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