Cassazione Civile, Ordinanza n. 36147/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasceva da opere edilizie realizzate su un terrazzo di proprietà di uno dei convenuti: una veranda ad uso abitativo e altri lavori di rifacimento della copertura e di parti interne. I proprietari dell’appartamento sovrastante sostenevano che la veranda violasse le distanze legali dalle vedute e dalle costruzioni, pregiudicasse il decoro architettonico e la statica dell’edificio, e che i lavori eseguiti dagli altri convenuti avessero contribuito a dissesti e crolli con ulteriori danni. In primo grado le loro domande furono rigettate, mentre fu accolta in parte la riconvenzionale del vicino. In appello gli originari attori ottennero la riforma parziale: la Corte territoriale ritenne che le finestre del loro immobile integrassero vedute, ordinò l’arretramento/rimozione della veranda, riconobbe un concorso di colpa nella produzione di alcuni danni e confermò la legittimazione passiva di uno dei convenuti. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto sette motivi: 1) violazione degli artt. 900 e 907 c.c., sostenendo che senza possibilità di affaccio non vi sarebbe veduta; 2) violazione dell’art. 873 c.c., perché la veranda non sarebbe una costruzione fronteggiante altra costruzione; 3) violazione degli artt. 2697, 907, 900 c.c. e 342 c.p.c., per difetto del titolo della pretesa azionata; 4) nullità della sentenza per motivazione incoerente sulla nozione di veduta; 5) omesso esame di fatti decisivi circa infissi a vasistas e inaccessibilità del balconcino; 6) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per avere la Corte esteso la condanna anche ad altri convenuti; 7) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese anche a carico di un soggetto che si assumeva non soccombente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, rigettato il terzo, dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la qualificazione delle aperture come vedute sulla sola base della inspectio, affermando che per la veduta occorrono sia inspectio sia prospectio, cioè la possibilità di affacciarsi in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza; ha inoltre chiarito che l’art. 873 c.c. si applica solo a costruzioni fronteggianti, mentre nella sentenza impugnata tale presupposto non era stato verificato. Il motivo sulla titolarità del diritto di veduta è stato respinto perché i ricorrenti avevano essi stessi riconosciuto la proprietà degli immobili in capo agli avversari, sicché il relativo accertamento non richiedeva ulteriore prova.
Norme richiamate
La norma sulle distanze tra costruzioni si applica solo quando i fabbricati siano fronteggianti; la distanza si misura linearmente e non può essere invocata senza accertare tale fronteggiamento.
Per configurare una veduta non basta la semplice possibilità di guardare; occorre anche la prospectio, cioè la possibilità di affacciarsi sul fondo altrui in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza.
È richiamato come norma che disciplina le distanze per le vedute e la tutela del diritto di veduta.
Impone al vicino di rispettare la distanza di tre metri dalla veduta preesistente; la misurazione segue un criterio radiale e tutela la piena e completa visione del fondo servente.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova del titolo della veduta; la Corte chiarisce però che la titolarità era stata ammessa e quindi non necessitava di prova ulteriore.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa carenza del titolo azionato, ma non è accolto perché la questione è superata dall’ammissione della titolarità del diritto.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre nullità della motivazione, ma i relativi profili restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri processuali dei motivi di ricorso per cassazione proposti dai ricorrenti.
Richiamati per contestare l’estensione soggettiva della condanna alla demolizione/arretramento, ma il motivo è assorbito.
Richiamato per la regolazione delle spese, ma il relativo motivo è assorbito.
Massime di principio
- Per la configurabilità della veduta ex art. 900 c.c. non è sufficiente la sola inspectio del fondo vicino: è necessario che l’apertura consenta anche la prospectio, cioè l’affaccio e la visione frontale, obliqua o laterale in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza.
- La tutela ex art. 907 c.c. presuppone l’esistenza di una veduta in senso tecnico e comporta il rispetto della distanza legale dalla nuova costruzione; la misurazione è radiale e serve a garantire la piena visuale del fondo servente.
- L’art. 873 c.c. sulla distanza tra costruzioni opera solo se i manufatti si fronteggiano almeno in parte; in mancanza di tale fronteggiamento, la norma non è applicabile.
- La titolarità del diritto reale di veduta costituisce condizione dell’azione per far valere le distanze legali, ma il giudice può ritenerla provata anche sulla base di ammissione esplicita o inequivoca della controparte.
- Se l’accoglimento dei motivi principali travolge i capi sulla qualificazione delle aperture, sull’estensione soggettiva della condanna e sulle spese, tali ulteriori censure restano assorbite e vanno riesaminate dal giudice di rinvio.
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