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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23998/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: la difesa contestava la utilizzabilità, ai fini cautelari, di materiale probatorio acquisito tramite Europol e mediante Ordini di Indagine Europei (O.I.E.) dalle piattaforme criptate "Encrochat" e "Sky-Ecc", lamentando la mancata conoscenza delle modalità di acquisizione e decriptazione (coperte da segreto in Francia) e deducendo, altresì, vizio di applicazione dell'art. 234-bis c.p.p. e carenza dei gravi indizi in relazione all'attribuzione dei PIN/utenze e all'attendibilità di dichiarazioni di collaboratori.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto pienamente utilizzabile il materiale trasmesso in esecuzione degli O.I.E. emessi ai sensi del d.lgs. n. 108/2017; ha affermato la presunzione di regolarità dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria francese nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea e la prevalenza della lex loci nella regolazione delle garanzie difensive relative all'acquisizione. La mancata trasmissione delle modalità tecniche di decriptazione, secretate secondo il diritto francese, non ha reso inutilizzabile il materiale, purché sia stata attestata la regolarità del trasferimento su supporto immodificabile. Inoltre la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza di gravi indizi a carico di Mammoliti (attribuzione dei PIN, riscontri temporali e logistici, elementi di collegamento con altri indagati e dichiarazioni di terzi), dunque è stata confermata l'applicazione della misura cautelare.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma sostanziale che disciplina il traffico di stupefacenti; il fatto per cui è stata disposta la misura cautelare (reato contestato) è ricompreso in questa disposizione

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1

    Prevede le ipotesi di detenzione/spaccio che integrano reato; la sentenza conferma che le condotte contestate rientrano nelle fattispecie accusatorie

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80, comma 2

    Aggravante richiamata per alcune delle condotte: valorizzata nella valutazione della gravità del fatto

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. e

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione dedotti in ricorso: disciplina i motivi di impugnazione/riesame

  • codice di procedura penale, art. 191, comma 1

    Norma richiamata dalla difesa in tema di inutilizzabilità delle prove acquisite irregolarmente; la Corte ritiene che non sussista illegittimità applicabile al materiale ottenuto tramite O.I.E.

  • d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108 (attuazione Direttiva 2014/41/UE), artt. 34, 43, 45

    art. 45: "Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni"; art. 43: richiesta di intercettazione con assistenza tecnica

    Il materiale è stato acquisito mediante O.I.E. ai sensi dell'art.45 (acquisizione di informazioni/prove già in possesso dell'autorità di esecuzione). La Corte distingue le ipotesi di art.43 (assistenza tecnica/intercettazioni congiunte) e art.45 (trasmissione di dati già acquisiti) e ritiene legittima l'utilizzabilità dei dati consegnati dall'autorità francese nell'ambito della cooperazione prevista dal decreto

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero; la Corte conferma l'applicabilità/interpretazione per dati informatici incorporati in basi materiali digitali trasmesse dall'autorità estera, ravvisando consenso del "legittimo titolare" quando lo Stato di esecuzione trasmette i dati

  • Direttiva 2014/41/UE (Ordine Europeo di Indagine)

    art. 2, art. 9, art. 11 (richiamati nella motivazione)

    Principio del riconoscimento reciproco e della presunzione di regolarità nell'esecuzione degli O.I.E.; possibilità di rifiuto solo in presenza di seri motivi di incompatibilità con diritti fondamentali

  • Direttiva 2012/13/UE, art. 7

    art. 7, comma 2 e comma 4 (richiamati)

    Diritti di informazione dell'indagato: la direttiva consente limitazioni se strettamente necessarie per interessi pubblici rilevanti e purché vi sia controllo giurisdizionale; la Corte ritiene compatibile il segreto francese con tali limiti

  • cod. proc. pen., art. 202 e art. 256

    Norme italiane sul segreto di Stato: la Corte osserva che il segreto nazionale italiano inibisce acquisizione/utilizzo ma non preclude l'uso di elementi autonomi; diversamente, nel caso in esame il segreto riguarda le modalità tecniche applicate dalla autorità francese, e non i dati trasmessi

  • Costituzione, art. 111

    Principio di parità delle parti e garanzia del giusto processo: la Corte ritiene che non sia stato violato perché la Procura italiana ha messo a disposizione della difesa tutta la documentazione ricevuta e la regolarità del trasferimento è stata attestata

  • codice di procedura penale francese, art. 706-102-1 e art. 230-1 e art. 230-3 (richiamati nella motivazione)

    Normativa francese che consente l'uso di risorse soggette a segreto di difesa per acquisire e decriptare dati e prevede attestazioni di conformità dei file conservati; la Corte italiana riconosce la legittimità dell'operato francese e l'attestazione resa come garanzia di genuinità

Massime di principio

  • Il materiale acquisito tramite Ordini di Indagine Europei (O.I.E.) eseguiti da autorità giudiziarie di altri Stati membri può essere utilizzato in Italia, salvo che emerga un concreto e specifico elemento che dimostri la violazione di principi fondamentali dell'ordinamento italiano o dell'Unione.
  • Nel cooperazione giudiziaria UE vige la presunzione di regolarità e la prevalenza della lex loci: le modalità di assistenza difensiva e le garanzie procedurali relative all'acquisizione sono regolate dalla legge dello Stato che ha eseguito l'atto; il giudice italiano non è tenuto a ripetere il controllo sostanziale della correttezza dell'attività svolta dal giudice straniero.
  • La mancata trasmissione delle modalità tecniche di acquisizione o decriptazione, quando è motivata dal segreto previsto dall'ordinamento dello Stato esecutore e quando l'autorità esecutrice attesta la genuinità e la regolarità del trasferimento (es. supporti immodificabili e attestati di conformità), non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del materiale ricevuto.
  • L'art. 234-bis c.p.p. è applicabile ai dati informatici conservati all'estero e alla loro acquisizione attraverso atti di cooperazione dell'UE; la trasmissione da parte dell'autorità esecutrice integra, di norma, il consenso del "legittimo titolare" ai fini dell'acquisizione.
  • La decriptazione è operazione distinta dalla captazione: può essere svolta con strumenti tecnici, anche con il concorso di soggetti che forniscono algoritmi o con risorse di Stato; la Corte ammette l'utilizzabilità del dato decriptato purché venga garantita la corrispondenza tra i file originali e quelli trasmessi (anche mediante certificazioni dell'autorità esecutrice).
  • Nelle impugnazioni cautelari la Corte di legittimità controlla la correttezza formale e logica della motivazione del giudice di merito, non rivaluta in concreto la consistenza degli indizi o riformula il giudizio di merito sull'attendibilità delle prove se la motivazione non è manifestamente illogica.

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