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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28662/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il provvedimento di merito aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie riconducibili all'indagato e a una società a lui collegata, in relazione a ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti e autoriciclaggio. I ricorrenti deducevano, con quattro motivi, violazione di legge e vizi motivazionali: (1) insussistenza del fumus del reato di cessione di stupefacenti, perché il tribunale avrebbe valorizzato in modo acritico dichiarazioni di presunti acquirenti, senza indicare con precisione i cessionari, senza considerare smentite difensive e senza verificare tipo, quantità e qualità della sostanza; (2) insussistenza del fumus dell ავტoriciclaggio, perché il provvedimento avrebbe omesso di ricostruire puntualmente i flussi finanziari, avrebbe attribuito senza prova all'indagato la disponibilità del conto sociale, avrebbe trascurato la liceità delle somme e avrebbe illogicamente collegato il denaro all'attività illecita; (3) difetto di motivazione sulla disponibilità dei conti e sulla posizione della terza interessata, proprietaria del conto societario; (4) apparenza della motivazione sul periculum in mora, ritenuto apoditticamente dal tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha affermato che, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, categoria nella quale rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente, ma non il vizio di illogicità manifesta della motivazione, deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Nel caso concreto, il tribunale aveva fornito motivazione sufficiente sul fumus dei reati: per la cessione di stupefacenti aveva valorizzato intercettazioni, riprese video e dichiarazioni di più acquirenti; per l'autoriciclaggio aveva fondato il giudizio su movimentazioni bancarie, consistenza e taglio del denaro, patrimonio immobiliare e incongruenze tra capacità economica e perdite dell'attività commerciale. Anche le doglianze sulla disponibilità dei beni e sul periculum sono state ritenute generiche o non idonee a scalfire la motivazione del riesame. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato come norma sul sequestro preventivo, ma le doglianze non potevano risolversi in censure di merito sulla motivazione oltre i limiti del ricorso per cassazione

  • art. 325 c.p.p.

    il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge

  • art. 606 c.p.p.

    l'illogicità manifesta della motivazione non è deducibile ex art. 325, ma solo mediante lo specifico motivo previsto per il ricorso ordinario

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 131-bis c.p.

    non citato espressamente come norma applicata, ma non pertinente nel caso; nessuna interpretazione ricavabile dal testo

  • art. 56 c.p.

    citato solo indirettamente nella tassonomia, non nel testo della sentenza

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo, il sindacato è limitato alla violazione di legge; non sono deducibili censure che investano il mero apprezzamento di fatto o la sola illogicità manifesta della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante o solo apparente.
  • La motivazione del sequestro preventivo è sufficiente quando il giudice del riesame valorizzi un compendio indiziario coerente, anche formato da intercettazioni, riprese video, dichiarazioni di persone informate e dati bancari; non è necessario che in sede cautelare sia raggiunto il medesimo livello di prova richiesto nel giudizio di merito.
  • Per contestare efficacemente il fumus commissi delicti o il periculum in mora non basta contrapporre letture alternative degli stessi dati, ma occorre indicare specifici errori di diritto o una radicale assenza di motivazione.
  • In tema di autoriciclaggio e sequestro finalizzato alla confisca, la disponibilità sostanziale dei beni può essere desunta da operazioni bancarie reiterate, trasferimenti su conti formalmente intestati a terzi o a società e successivo impiego delle somme in investimenti apparentemente leciti.
  • La confisca per equivalente e il sequestro ad essa finalizzato possono colpire beni nella disponibilità sostanziale dell'indagato, anche quando la titolarità formale sia schermata da intestazioni a società o terzi, se il giudice motiva in modo congruo sulla riferibilità economica dei beni al soggetto indagato.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniSpaccioRiciclaggioConfisca
RamiProcesso penaleStupefacentiDelitti economiciDelitti contro il patrimonio
IstitutiConfiscaOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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