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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23058/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due coimputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e rideterminato in senso più favorevole la pena, confermando però la responsabilità penale per furto aggravato. Con il primo motivo entrambi denunciavano violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, sostenendo che la decisione fosse viziata sul punto. Con il secondo motivo lamentavano la violazione dell'art. 62-bis c.p. e difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; la censura è stata ritenuta non effettivamente confrontata con la motivazione, poiché le attenuanti erano state in realtà già concesse. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, in sede di determinazione della pena, il giudice non ha l'onere di motivare comparativamente sulle singole posizioni soggettive o di spiegare l'eventuale differenziazione delle pene, dovendo invece parametrarle individualmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato non la violenza sulle cose ma la diversa aggravante del mezzo fraudolento, contestata nel caso concreto. Il secondo motivo è stato reputato parimenti non pertinente, perché le attenuanti generiche erano state già concesse dalla Corte territoriale, e comunque manifestamente infondato nella parte in cui pretendeva una comparazione analitica tra le posizioni dei coimputati nella determinazione della pena. Conseguentemente, ai ricorrenti è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, per la colpa derivante dall'evidente inammissibilità delle impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    La censura difensiva riguardava questa aggravante, ma la Corte ha chiarito che la sentenza impugnata aveva invece fondato la decisione sulla diversa aggravante del mezzo fraudolento, contestata nel caso di specie.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche risultavano già concesse in appello; la doglianza che lamentava il loro mancato riconoscimento è stata quindi reputata non pertinente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone profili di colpa del ricorrente.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    Richiamata come precedente sulla colpa del ricorrente in presenza di evidente inammissibilità dell'impugnazione.

  • Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano

    Richiamata per affermare che, nella determinazione della pena, il giudice non deve motivare comparativamente sulle singole posizioni soggettive dei coimputati né sull'eventuale differenziazione delle pene, essendo sufficiente il riferimento a parametri individuali.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una questione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è infondata se la sentenza impugnata le ha già riconosciute; il ricorso deve allora spiegare una specifica censura sulla disciplina applicata, non potendo limitarsi a contestare un presupposto inesistente.
  • In tema di determinazione della pena, il giudice non è tenuto a sviluppare una motivazione comparativa tra le posizioni dei coimputati o a giustificare analiticamente la diversità delle pene irrogate, essendo sufficiente una valutazione individualizzata del trattamento sanzionatorio.
  • L'evidente inammissibilità del ricorso può integrare colpa del ricorrente e giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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