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Sentenza

Sentenza del 16/06/2020 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Tassa di concessione governativa su abbonamenti telefonici. Comuni. Debenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Comuni contestavano il rifiuto di restituire la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile. La controversia riguardava, in particolare, se gli enti locali fossero soggetti passivi della tassa e se questa fosse venuta meno con l’abrogazione dell’art. 318 del d.P.R. n. 156/1973, oppure fosse incompatibile con la disciplina comunitaria.

La decisione

La Commissione ha rigettato l’appello, confermando la debenza della tassa e la legittimità del diniego di rimborso per gli anni 2007-2010. Ha ritenuto che i Comuni siano soggetti passivi e che l’abrogazione dell’art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 non abbia eliminato la tassa, la cui previsione è riprodotta nell’art. 160 del d.lgs. n. 259/2003; ha inoltre escluso il contrasto con il diritto comunitario. Le spese sono state compensate, in considerazione delle ragioni della decisione e dell’incertezza giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

    Tale abrogazione non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 cit.

    La tassa sugli abbonamenti cellulari resta dovuta perché la disciplina che assoggetta il servizio al prelievo è stata riprodotta nella normativa successiva.

  • Art. 13-bis, comma 1, d.P.R. n. 641/1972

    In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dall'art. 13 bis, comma l, del d.P.R. n. 641 del 1972, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi dell'art. l, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.

    L’esenzione prevista per l’Amministrazione dello Stato non si estende automaticamente ai Comuni: le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e l’assimilazione tra amministrazioni pubbliche richiede una specifica previsione legislativa.

  • Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione è richiamata per escludere una generalizzata equiparazione tra le diverse amministrazioni pubbliche ai fini dell’estensione dell’esenzione fiscale.

  • Art. 160 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    Va, infatti, esclusa- come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione - una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radio-trasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit.

    La disciplina delle stazioni radioelettriche comprende anche il servizio radiomobile terrestre: non va quindi distinta la telefonia cellulare dalle radiotrasmittenti ai fini dell’applicazione della normativa richiamata dalla tariffa.

  • Art. 218 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    L’abrogazione dell’art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 disposta da questa norma non ha fatto venir meno la tassa, perché la previsione rilevante è riprodotta nell’art. 160 del d.lgs. n. 259/2003.

  • Art. 219 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo d.lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti.

    La liberalizzazione delle comunicazioni non comporta la perdita delle entrate fiscali già percepite: il rinvio tariffario si adegua alla nuova disciplina e continua a riferirsi alla previsione corrispondente.

  • Art. 2, comma 4, d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50

    La norma interpretativa chiarisce che la nozione di stazioni radioelettriche include il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, escludendo una distinzione rilevante tra telefoni cellulari e radiotrasmittenti.

  • D.lgs. 5 settembre 2001, n. 269

    La normativa tecnica applicabile ai requisiti per l’immissione in commercio riguarda anche gli apparati di telefonia mobile; insieme alla disciplina del d.lgs. n. 259/2003, ciò conferma che non sussiste una distinta regolamentazione rilevante tra cellulari e radiotrasmittenti.

  • Direttiva 2002/20/CE

    La direttiva, attuata dal d.lgs. n. 259/2003, è richiamata per la disciplina delle condizioni di accesso alle comunicazioni elettroniche; la decisione non ravvisa un’incompatibilità comunitaria della tassa.

  • Direttiva 1999/5/CE

    La direttiva, attuata dal d.lgs. n. 269/2001, è richiamata per i requisiti tecnici degli apparati; non conduce a escludere l’applicazione della tassa agli abbonamenti cellulari.

Massime di principio

  • Gli enti locali che sottoscrivono abbonamenti di telefonia mobile sono soggetti alla tassa di concessione governativa: l’esenzione prevista per l’Amministrazione dello Stato non si estende ai Comuni senza un’espressa previsione legislativa.
  • L’abrogazione di una disposizione regolamentare non elimina un tributo quando la disciplina che ne costituisce il presupposto è riprodotta nella normativa successiva e il rinvio della tariffa è di carattere non recettizio.
  • La liberalizzazione del settore delle comunicazioni non comporta, di per sé, la cessazione di un prelievo già dovuto né una riduzione delle entrate fiscali anteriormente percepite.
  • La disciplina comunitaria richiamata nella decisione non è stata ritenuta incompatibile con la tassa sugli abbonamenti cellulari.
  • In caso di incertezza giurisprudenziale e di ragioni obiettive legate alla decisione, il giudice può compensare le spese di lite.

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