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Sentenza

Sentenza del 16/06/2020 n. 400 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Processo - sentenza penale di assoluzione - giudizio tributario - doppio binario - apprezzamento del quadro indiziario da parte del giudice

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva accertato, per il 2008, un reddito d’impresa sulla base di movimenti bancari per complessivi € 3.278.332,81 (versamenti per € 1.698.262,62 e prelievi per € 1.580.070,19). Dopo una deduzione forfetaria dei costi del 30%, aveva determinato un reddito di € 2.294.832,97, maggiori tributi per € 1.457.588, contributi previdenziali per € 13.860 e sanzioni per € 2.594.405,70. In adesione l’Ufficio aveva proposto di ridurre il reddito a € 790.569,35, ma il contribuente aveva rifiutato. Contestava, tra l’altro, l’omessa allegazione delle autorizzazioni alle indagini finanziarie, l’inesistenza di un’attività d’impresa e l’efficacia dell’assoluzione penale definitiva per gli stessi fatti, oltre alla ricostruzione dei costi, alla valutazione delle giustificazioni delle singole movimentazioni e all’attribuzione di quelle sul conto del figlio. Sosteneva di aver operato per conto della società G S S.r.l. e non attraverso l’impresa individuale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione 3, con decisione sull’appello trattato il 18 febbraio 2020, ha accolto l’impugnazione del contribuente e, riformando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Savona n. 624 del 13 maggio 2015 (pubblicata il 30 ottobre 2015), ha annullato l’avviso di accertamento n. TL9011100894, notificato il 12 giugno 2013. Ha escluso che l’assoluzione penale definitiva del Tribunale di Savona del 3 giugno 2014 producesse automaticamente giudicato nel processo tributario, ma ne ha valutato il contenuto insieme alle altre prove. Ha ritenuto che la partita IVA dimostrasse al più l’intenzione di intraprendere, non l’effettivo esercizio dell’impresa; che mancassero documenti, attrezzature, merci, dipendenti o collaboratori riferibili all’attività; e che le movimentazioni bancarie fossero plausibilmente riconducibili alla società G S. Gli indizi dell’Ufficio non erano quindi sufficienti a provare il reddito d’impresa. Le ulteriori censure dell’appellante sono state assorbite. Spese del grado compensate. La sentenza di primo grado aveva invece accolto solo parzialmente il ricorso, fissando il reddito in € 790.569,35 e applicando le sanzioni nel minimo edittale.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, infatti, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi in materia di contenzioso tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, e trovano invece ingresso anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare un’eventuale pronuncia penale di condanna.

    L’assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario, poiché i due processi applicano regole probatorie diverse. La pronuncia penale deve comunque essere considerata come elemento di prova, valutandola autonomamente e insieme agli altri elementi, anche presuntivi.

  • Art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU

    Premesso che sussiste l'idem factum, avendo il primo giudice erroneamente escluso che la sentenza in questione riguardasse il 2008, va tuttavia escluso che tale pronuncia sia vincolante nel presente giudizio tributario.

    L’identità dei fatti tra procedimento penale e accertamento tributario non determina, nel caso deciso, l’interruzione del giudizio tributario né l’efficacia vincolante dell’assoluzione: il giudice tributario decide autonomamente secondo le regole proprie del processo fiscale.

Massime di principio

  • L’assoluzione penale, anche irrevocabile e pronunciata con formula piena, non annulla automaticamente un accertamento tributario relativo agli stessi fatti: il giudice fiscale deve esaminarne le ragioni e confrontarle con il restante materiale probatorio.
  • La diversa soglia e disciplina della prova nei due processi consente in astratto che fatti insufficienti a fondare una condanna penale possano concorrere a una pretesa fiscale; tuttavia, l’Ufficio deve presentare indizi adeguati secondo le regole tributarie e il contribuente può contrastarli con prova contraria.
  • La titolarità di una partita IVA, da sola, prova al più l’intenzione di svolgere un’attività e non dimostra che l’impresa sia stata effettivamente esercitata. La concreta operatività va verificata alla luce degli elementi disponibili, come documenti commerciali, beni, personale e natura delle movimentazioni finanziarie.
  • Movimenti bancari di importo elevato non bastano, da soli, a dimostrare redditi di un’impresa individuale se sono plausibilmente riferibili all’attività di una società e l’Ufficio non fornisce ulteriori indizi sufficientemente consistenti.
  • Quando il giudice accoglie una ragione che comporta l’annullamento integrale dell’atto impositivo, le ulteriori censure possono essere dichiarate assorbite e non richiedono una decisione di merito.

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