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Sentenza

Sentenza del 16/06/2020 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Savona

Violazioni tributarie - sanzioni - mancato pagamento dell'ultima rata - criterio di proporzionalità - D. Lgs. n. 158/2015

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria ha accolto il ricorso, ritenendo sproporzionata la sanzione commisurata al capitale originariamente rateizzato e affermando che quella del 30% va calcolata sul residuo effettivamente non versato: 636,50 euro, per una sanzione di 190,95 euro, oltre interessi. Ha richiamato la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 29 aprile 2016 e ha dato atto della domanda di saldo e stralcio. Spese di lite compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La cartella riguardava imposte IRPEF e addizionali, IVA, sanzioni e interessi per l’anno d’imposta 2010. Dopo aver pagato 19 rate, il contribuente non aveva versato la ventesima e ultima rata, pari a 636,50 euro, con scadenza il 2 ottobre 2017. Contestava la sanzione di 2.010,89 euro, calcolata sul debito originariamente rateizzato, e chiedeva che fosse rideterminata nel 30% della sola rata residua non pagata, cioè 190,95 euro, oltre interessi. Invocava la proporzionalità delle sanzioni e la disciplina più favorevole introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015. L’Agenzia sosteneva invece che, per il periodo d’imposta 2010, il mancato pagamento anche di una sola rata comportasse la decadenza dalla rateazione e l’applicazione della sanzione piena sul debito originario, dedotti i versamenti eseguiti. Il contribuente aveva inoltre presentato il 15 aprile 2019 domanda di saldo e stralcio ai sensi dell’art. 1, commi 184 e 185, della legge n. 145/2018.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 158/2015

    Il Collegio, preso atto della documentazione in atti, rileva la sproporzionalità tra l'entità del tributo residuo di rateazione dovuto, cui la sanzione si riferisce e la sanzione comminata, rilevando che detta sanzione debba essere ragionevolmente adeguate all'effettivo danno subito dall'erario e all'entità soggettiva ed oggettiva della violazione, così come ispirato dal Legislatore nella stesura della nuova disciplina del sistema sanzionatorio tributario ad opera del D.Lgs. n. 158/2015, entrato in vigore dal 22.10.2015.

    La sanzione deve rispettare un criterio di proporzionalità, tenendo conto del danno effettivo per l’erario e delle caratteristiche della violazione. Nel caso deciso, ciò comporta il calcolo del 30% sulla sola somma rimasta insoluta, non sull’intero importo inizialmente rateizzato.

  • Art. 1, commi 184 e 185, legge n. 145/2018

    preso atto che il ricorrente ha presentato in data 15.04.2019 al Concessionario "dichiarazione di adesione alla definizione agevolata riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (saldo e stralcio)" del carico affidato all'Agente alla Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 (art. 1, commi 184 e 185, Legge n. 145/2018)

    La Commissione ha considerato la presentazione della domanda di saldo e stralcio, relativa al carico affidato alla riscossione nel periodo indicato, tra gli elementi del caso. Non ne ha però sviluppato un’autonoma interpretazione né ha fondato su di essa la regola di calcolo della sanzione.

Massime di principio

  • Quando una rateazione è decaduta per il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, se sono state pagate le rate precedenti, la sanzione del 30% va commisurata al residuo d’imposta ancora dovuto, non all’importo originariamente ammesso a rateazione.
  • Nel determinare la sanzione tributaria occorre considerare il debito effettivamente rimasto insoluto e applicare un criterio di proporzionalità rispetto al danno per l’erario e alla gravità concreta della violazione.
  • La domanda di definizione agevolata del carico costituisce un elemento del caso, ma questa decisione non le attribuisce un effetto autonomo sulla misura della sanzione.

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