Sentenza del 16/06/2020 n. 403 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Riscossione e misure cautelari - atto impoesattivo primario - notifica tramite ufficiale giudiziario - necessita - art. 29, c. 1 lett. a), D.L. n. 78/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente deduceva l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento impoesattivo, la spedizione in luogo diverso dalla propria residenza e l’omessa motivazione della comunicazione ipotecaria. L’Agenzia sosteneva che l’accertamento fosse stato validamente notificato per posta e ritirato dalla moglie convivente; in appello denunciava la violazione dell’art. 14 della legge n. 890/1982 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 156 e 160 c.p.c., invocando la sanatoria della notifica e il raggiungimento del suo scopo. Il contribuente eccepiva inoltre la tardività della costituzione dell’Agenzia in primo grado, l’incapacità di Equitalia di stare in giudizio tramite un professionista esterno e la mancata notifica dell’appello a tutte le parti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e compensato le spese. Il giudice d’appello ha respinto l’impugnazione dell’Agenzia e confermato la sentenza. Ha ritenuto che l’avviso di accertamento impoesattivo primario, che concentra le funzioni di accertamento, titolo esecutivo e precetto, dovesse essere notificato tramite un ufficiale giudiziario o agente notificatore, con redazione e sottoscrizione della relata; la notifica postale prevista dall’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78/2010 riguarda invece gli atti impoesattivi secondari. La notifica dell’avviso è stata quindi ritenuta nulla. La questione preliminare ha assorbito le altre eccezioni e il merito, compresi i motivi d’appello dell’Agenzia. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 29, comma 1, lettera a), D.L. n. 78/2010
Dalla lettura della norma sopra citata appare di tutta evidenza come l'atto impoesattivo primario debba essere notificato tramite un ufficiale giudiziario che redige e sottoscrive la relata, in considerazione del fatto che tale atto acquisirà efficacia esecutiva appena trascorso il termine utile per la preposizione del ricorso.
Secondo il giudice, la possibilità di notificazione anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento è prevista per gli atti impoesattivi secondari, non per l’avviso impoesattivo primario. Quest’ultimo, poiché diviene esecutivo allo scadere del termine per proporre ricorso, deve essere notificato tramite un ufficiale giudiziario o agente notificatore, con relata.
La disposizione è richiamata per individuare gli importi provvisori dovuti quando il contribuente propone tempestivamente ricorso contro l’atto impoesattivo. Il provvedimento non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra atto impoesattivo primario e atto impoesattivo secondario: la modalità di notifica postale ammessa per il secondo non si estende automaticamente al primo.
- Quando l’avviso di accertamento concentra in sé accertamento, titolo esecutivo e precetto, la notificazione deve rispettare le forme indicate dal giudice, inclusa la redazione della relata da parte dell’ufficiale giudiziario o dell’agente notificatore; la sola consegna postale, anche a un familiare convivente, non è stata ritenuta sufficiente nel caso deciso.
- L’accoglimento di una questione preliminare che determina la nullità dell’atto può assorbire sia le ulteriori eccezioni processuali sia l’esame del merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudice ritiene che la questione giuridica affrontata sia nuova.
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