Sentenza del 16/06/2020 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento- criterio analitico induttivo - contabilità inattendibile - deducibilità dei costi sostenuti - onere probatorio - incombe sul contribuente - art. 39, c.1, lett. d), D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso notificato il 24 ottobre 2018 per IRES, IRAP e IVA relative al 2013. L’Ufficio, applicando l’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. 600/1973, aveva ricostruito ricavi non dichiarati sulla base di fatture emerse da registrazioni di terzi, del numero di fatture presumibilmente emesse e dell’imponibile medio di quelle reperite. Aveva determinato maggiori componenti positive per 112.902,88 euro, sommando poi il reddito dichiarato di 1.676 euro e accertando un reddito d’impresa di 114.578,88 euro; aveva inoltre contestato, ai fini IVA, un maggior volume d’affari di 94.527,88 euro. La società ha contestato la qualificazione e l’attendibilità dell’accertamento, la presunzione di otto fatture non reperite e la ricostruzione del reddito senza considerare i costi; ha anche prospettato, sulla base del bilancio prodotto, un imponibile IRES inferiore. L’Agenzia ha difeso l’accertamento richiamando, tra l’altro, le fatture non registrate, l’omesso deposito del bilancio e l’indicazione non giustificata di una causa di esclusione dagli studi di settore.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo e sufficienti gli indizi per ricostruire almeno quindici fatture e stimare l’imponibile delle otto non reperite, rilevando che la società non aveva fornito valide contestazioni e non aveva replicato alla documentazione dei bonifici ricevuti da un privato per lavori di ristrutturazione. Ha però riconosciuto la deducibilità dei costi documentati da fatture passive intestate alla società, per complessivi 10.968,47 euro, poiché l’Ufficio aveva calcolato il reddito senza dedurre alcun costo. Il reddito d’impresa 2013 è quindi rideterminato in 103.610,41 euro, con conseguenti ricalcoli di IRES, IRAP, IVA e sanzioni. L’avviso è confermato nel resto; spese compensate.
Norme richiamate
Art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. 600/1973
In base al principio ribadito dalla Cassazione, Sez.5", con la sent.10884, del 14 marzo 2019, dep.18 aprile 2019, la ricostruzione dei maggiori ricavi poteva essere compiuta anche in modo induttivo, laddove fossero presenti elementi presuntivi qualificati, ai sensi dell'art.2729 cod.civ., tali da destituire di affidabilità le risultanze delle scritture contabili tenute dalla Contribuente.
Nel metodo analitico-induttivo l’Ufficio può integrare le risultanze contabili e ricostruire ricavi non dichiarati mediante presunzioni semplici, purché qualificate da gravità, precisione e concordanza. Nel caso concreto, gli indizi complessivi hanno giustificato la ricostruzione presuntiva dei ricavi e delle fatture mancanti.
In tali ipotesi, potendo l'Ufficio "completare" le lacune riscontrate utilizzando, al fine di dimostrare l'esistenza di componenti positive di reddito, anche presunzioni semplici, purché aventi i requisiti di cui all'art.2729 cod.civ. (gravità, precisione e concordanza);
Le presunzioni semplici possono fondare la ricostruzione dei maggiori ricavi se, valutate nel loro insieme e nel contesto concreto, risultano gravi, precise e concordanti. Il giudice ha considerato rilevanti le fatture rinvenute, la numerazione, i dati dello spesometro e i bonifici ricevuti.
Art. 53 Cost.
Ciò posto, essendo in presenza di accertamento analitico-induttivo (non induttivo "puro"), incombeva a Ricorrente dare prova dell'esistenza di costi sostenuti nell'anno. Ricorrente, al riguardo, ha prodotto una serie di fatture passive testate tutte alla S S srl, emesse nel 2013, per cui appare ammissibile la loro deduzione dai ricavi accertati, nel rispetto del principio di cui all'art.53 Cost.
Anche quando la contabilità è ritenuta inattendibile e i ricavi sono ricostruiti analiticamente-induttivamente, il reddito imponibile deve considerare i costi effettivamente sostenuti e documentati. Spetta al contribuente provarne l’esistenza; qui le fatture passive prodotte hanno consentito la deduzione di 10.968,47 euro.
Il documento, peraltro, risulta privo della Nota Integrativa, che rappresenta componente indefettibile di ogni bilancio, al fine di attribuire validità allo stesso. Essa è parte integrante del bilancio di esercizio, in quanto documento che, analiticamente, fornisce informazioni complementari a quelle contenute nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, al fine di rendere comprensibili i valori esposti in bilancio, al fine di informare i terzi sulle ragioni di specifiche operazioni contabili. Tanto, del resto, è ritraibile dal combinato disposto degli artt.2423 e 2427 cod.civ.;
La decisione ha ritenuto il bilancio prodotto dalla società inidoneo a smentire l’accertamento, anche perché privo della nota integrativa, considerata componente necessaria per completare e rendere comprensibili le informazioni del bilancio.
Massime di principio
- Nell’accertamento analitico-induttivo, l’irregolarità o l’incompletezza della contabilità non comporta automaticamente che l’Ufficio possa ignorarla integralmente: i ricavi possono essere integrati con presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti.
- La ricostruzione presuntiva può fondarsi su più indizi valutati complessivamente; fatture registrate dai clienti, dati dello spesometro, sequenze di numerazione e pagamenti tracciati possono concorrere a dimostrare ricavi non dichiarati e fatture ulteriori.
- Una volta ricostruiti i ricavi, il contribuente può ottenere la deduzione dei costi realmente sostenuti anche se la contabilità è stata ritenuta inattendibile, ma deve provarli con documentazione idonea. Nel caso deciso sono state ritenute sufficienti le fatture passive intestate alla società.
- La deduzione dei costi non è automatica: l’onere di dimostrarne esistenza e riferibilità all’attività e al periodo d’imposta grava sul contribuente.
- Un bilancio prodotto dopo l’accertamento può non essere sufficiente a contrastare la pretesa se è privo degli elementi necessari a renderlo completo e verificabile; la decisione ha valorizzato, in particolare, l’assenza della nota integrativa.
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