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Sentenza

Sentenza del 16/06/2020 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRPEF - Lavoro dipendente - Medico specialista - Rimborso spese viaggio - Natura retributiva - Non sussiste - Natura risarcitoria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il diniego dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso dell’IRPEF trattenuta, per gli anni 2012-2016, sulle somme ricevute a titolo di rimborso delle spese di viaggio previste dagli accordi collettivi nazionali per i medici specialisti. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza del 26 febbraio 2019, aveva accolto il ricorso, riconoscendo natura risarcitoria e non retributiva alle somme. L’Agenzia ha appellato sostenendo, anche sulla base di proprie risoluzioni, che gli importi fossero imponibili e contestando la rilevanza del precedente della Cassazione relativo alla medesima fattispecie.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’esito favorevole al contribuente. Ha ritenuto applicabile il principio affermato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 6793 del 2015: il rimborso, commisurato ai chilometri effettivamente percorsi e al costo del carburante, compensa spese realmente sostenute nell’interesse dell’amministrazione e non costituisce retribuzione imponibile. Le contestazioni dell’Agenzia, compresa quella relativa a un diverso precedente di legittimità, sono state considerate già esaminate e confutate dalla Cassazione. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del grado, liquidate in complessivi 1.600 euro.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 48, nel testo richiamato dal provvedimento

    In tema di imposte sui redditi, non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi di natura retributiva, e perciò assoggettabile, ai sensi tanto dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 che dell'art. 48 del vigente t.u.i.r. del 1986, a ritenuta IRPEF, salve le eccezioni dagli stessi articoli previste.

    La dipendenza di una somma dal rapporto di lavoro non basta, da sola, a renderla imponibile come retribuzione: occorre valutarne la funzione concreta. Il rimborso che reintegra spese effettive sostenute nell’interesse del datore di lavoro ha natura restitutoria e non retributiva.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 271, art. 35

    Alla luce della concreta disciplina del "rimborso spese" di cui trattasi, deve essere senz'altro escluso che possa farsi applicazione dei principi invocati dalla parte ricorrente, assimilandone il trattamento a quello della retribuzione di lavoro dipendente (ai fini dell'imponibilità).

    La disciplina del rimborso chilometrico per incarichi svolti fuori dal comune di residenza, parametrato ai chilometri percorsi e al costo del carburante, giustifica l’esclusione della natura retributiva quando l’importo è collegato agli esborsi sostenuti.

Massime di principio

  • Per stabilire se una somma pagata al lavoratore sia imponibile, è decisiva la sua funzione concreta, non il solo fatto che derivi dal rapporto di lavoro o sia denominata indennità o rimborso.
  • Un rimborso collegato a spese effettivamente sostenute nell’interesse del datore di lavoro e determinato con criteri coerenti con tali esborsi può avere funzione restitutoria e non retributiva, con conseguente esclusione dall’imponibile IRPEF secondo il principio applicato nella decisione.
  • La qualificazione dipende anche dalle modalità di calcolo: un importo forfettario sganciato dalla spesa effettiva può avere natura diversa, anche mista e in parte remunerativa; non è automaticamente equiparabile a un rimborso parametrato ai costi sostenuti.
  • La decisione valorizza il precedente della Cassazione relativo alla stessa disciplina e fattispecie concreta; la guidance va quindi applicata tenendo conto della normativa vigente e delle specifiche modalità di calcolo e documentazione del rimborso.

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