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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29834/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e, in appello, la condanna era stata parzialmente riformata con rideterminazione della pena in mesi uno di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., a seguito di riqualificazione del fatto originariamente contestato ex art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. La condotta residua riguardava il non aver portato con sé i documenti di riconoscimento, in violazione di quanto prescritto nel verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva: 1) erronea applicazione dell'art. 650 c.p. e vizio di motivazione con travisamento della prova, sostenendo di non avere compreso il contenuto del decreto e del verbale, che comunque non imporrebbero l'obbligo di portare con sé il documento di riconoscimento; secondo la difesa, si tratterebbe al più di un mero avviso privo di copertura penale e la condotta integrerebbe un reato impossibile ex art. 49 c.p.; 2) erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. e illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il secondo motivo attinente al solo trattamento punitivo e comunque non supportato da un vizio di motivazione riscontrabile nella sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, ha osservato che si trattava di censure già esaminate con motivazione congrua sia in primo grado sia in appello; ha inoltre rilevato che non era dedotto in modo ammissibile il travisamento della prova, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità e senza specifica illustrazione della decisività del dato asseritamente travisato. Sul piano giuridico, la Corte ha escluso che vi fosse errore sul fatto o su legge diversa da quella penale: l'obbligo di portare con sé la carta precettiva e il documento di identità è funzionale a rendere agevoli i controlli di polizia nei confronti del sottoposto a misura di prevenzione ed è implicitamente richiamato dalla norma penale che sanziona l'inadempimento. Ha infine ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'elemento psicologico, sia perché contrastante con le stesse dichiarazioni dell'imputato, sia perché, trattandosi di contravvenzione, è sufficiente la colpa. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.

    La contravvenzione punisce l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità; l'obbligo di portare con sé il verbale, la carta precettiva e il documento di identità viene ricondotto all'area dell'art. 650 c.p. come prescrizione implicitamente sanzionata.

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    È la norma originariamente contestata, poi riqualificata in appello limitatamente alla condotta di mancato possesso dei documenti di riconoscimento.

  • art. 49 c.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere il reato impossibile; la Corte esclude che il caso rientri in tale ipotesi.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Richiamati dal ricorrente in tema di determinazione della pena; la doglianza è ritenuta non meritevole di accoglimento perché non emerge il dedotto vizio di motivazione.

  • art. 650 cod. pen.

    L'inosservanza della prescrizione contenuta nel verbale di sottoposizione alla misura è sanzionata come contravvenzione, con sufficienza della colpa per l'integrazione dell'illecito.

Massime di principio

  • Quando la prescrizione contenuta nel verbale di sottoposizione a una misura di prevenzione è funzionale ai controlli di polizia e trova richiamo implicito nella contravvenzione ex art. 650 c.p., la sua inosservanza può integrare il reato anche se la difesa la qualifichi come semplice avviso amministrativo.
  • L'errore sull'esistenza dell'obbligo di osservare una prescrizione penalmente sanzionata non integra errore su legge diversa da quella penale, ma ignoranza della legge penale, e come tale non esclude la punibilità.
  • In presenza di doppia conforme affermazione di responsabilità, la deduzione del travisamento della prova è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il dato decisivo asseritamente travisato e ne illustra la reale incidenza sul giudizio.
  • Per le contravvenzioni è sufficiente la colpa ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo; la deduzione della buona fede deve confrontarsi con gli accertamenti di merito e non può risolversi in una mera prospettazione alternativa.
  • Le censure che investono il trattamento sanzionatorio devono individuare un reale vizio motivazionale sulla dosimetria della pena; in difetto, il motivo è inammissibile o manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniElemento soggettivo
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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