Cassazione Civile, Ordinanza n. 20833/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un processo presupposto avente ad oggetto domande di demolizione e risarcimento danni. La Corte d’appello, in sede di opposizione al decreto del consigliere delegato, aveva ritenuto che l’indennizzo dovesse essere contenuto entro il valore del diritto accertato nel giudizio presupposto, quantificato in euro 157,50, e non già parametrato al valore complessivo della causa. Il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la norma impone di guardare al valore della causa e, solo se inferiore, al valore del diritto accertato, sicché nel caso concreto avrebbe dovuto considerarsi anche la domanda di riduzione in pristino, di valore indeterminato, e non soltanto la domanda risarcitoria accolta per euro 157,50.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata l’interpretazione della Corte d’appello, osservando che il limite del comma 3 dell’art. 2-bis L. n. 89/2001 richiede la previa individuazione dell’esatto valore della causa; l’eventuale accertamento del diritto da parte del giudice del processo presupposto è solo un dato oggettivo, rilevante ai fini del tetto massimo, ma non sostitutivo del valore della causa quando questa comprenda più domande. Poiché il giudizio presupposto includeva anche una domanda di riduzione in pristino di valore indeterminato, il giudice dell’opposizione non poteva fermarsi al solo importo del risarcimento riconosciuto. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di equa riparazione e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
La misura dell’indennizzo per irragionevole durata del processo va determinata secondo i criteri del comma 1, ma non può comunque superare il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice; il limite presuppone la previa individuazione del valore complessivo della causa e non consente di assumere come unico parametro il solo diritto accertato quando il giudizio contenga anche altre domande.
art. 12 preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per sostenere che la norma va interpretata secondo il suo significato letterale e sistematico, distinguendo tra valore della causa e valore del diritto accertato.
È invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
È richiamato per affermare che il diritto all’equa soddisfazione per la durata ragionevole del processo spetta a tutte le parti del giudizio, anche a quelle soccombenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001, il limite massimo dell’indennizzo previsto dall’art. 2-bis, comma 3, va riferito al valore complessivo della causa presupposta e, solo se inferiore, al valore del diritto accertato dal giudice.
- L’accertamento di un diritto nel processo presupposto costituisce un dato oggettivo rilevante ai fini del tetto massimo dell’indennizzo, ma non può sostituire la verifica del valore della causa quando il processo abbia avuto ad oggetto più domande o un cumulo di azioni.
- Per evitare sovracompensazioni, il giudice dell’equa riparazione deve prima individuare correttamente il valore del giudizio presupposto; un errore in tale ricostruzione integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- La tutela per irragionevole durata del processo spetta anche alla parte soccombente nel giudizio presupposto, poiché il diritto all’equa soddisfazione non dipende dall’esito sostanziale della controversia originaria.
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