Cassazione Penale, Ordinanza n. 23888/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato alla imputata la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, ridotta di un terzo per il rito, in relazione al delitto di tentato omicidio. L'imputata proponeva ricorso per cassazione, tramite il difensore, deducendo un vizio di motivazione sulla congruità della pena e, in particolare, sull'esercizio del potere discrezionale del giudice ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte rileva però che, nel regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili soltanto motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; resta invece esclusa la censura sulla misura della pena concordata e rientrante nel range edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., trattandosi di doglianza sulla congruità della pena e sul potere discrezionale di commisurazione ex art. 133 c.p., profili estranei ai motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca la decisione impugnata.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, escludendo le censure sulla mera congruità della pena concordata se compresa nel limite edittale.
Richiamato quale parametro del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, ma ritenuto non sindacabile con il ricorso proposto nel caso di specie.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- Non è deducibile in cassazione, avverso il patteggiamento, il vizio di motivazione relativo alla congruità della pena concordata quando la pena stessa rientri nel limite edittale e non sia denunciata illegalità della sanzione.
- Il potere discrezionale di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. non può essere autonomamente contestato nel ricorso contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., se la doglianza non rientra nei motivi tassativi consentiti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23844/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23857/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23858/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23862/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23865/2025 del 26/06/2025
- ordinanza_penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23868/2025 del 26/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →